Ordinanza n. 30/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di mancato accoglimento dello sblocco dell'ostatività inserita del Sistema Informatico Patenti WEB formalizzato dalla Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, Area III, notificato a mezzo pec in data 29/09/2025 - prot. -OMISSIS- per l’accertamento della illegittimità del provvedimento recante il mancato accoglimento della richiesta dello sblocco dell'ostatività inserita del Sistema Informatico Patenti WEB per la condanna dell’amministrazione a procedere alla rivalutazione della domanda del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di sblocco dell'ostatività inserita nel Sistema Informatico Patenti WEB, ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Palermo non ha accolto la richiesta di sblocco dell'ostatività inserita nel Sistema Informatico Patenti WEB, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'accertamento dell'illegittimità del diniego e la condanna dell'amministrazione alla rivalutazione della domanda. Il TAR ha precisato che, dall'intestazione e dal tenore del ricorso, emergeva che l'istanza riguardava l'avvio del procedimento per il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, e non la restituzione della patente precedentemente posseduta e revocata nel 2022. Il ricorrente contestava quindi, in via cautelare, il mancato sblocco dell'ostatività; il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un primo esame, ha ritenuto legittimo il diniego prefettizio, fondato sul combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 120 del codice della strada. La cessazione della misura di prevenzione, pur verificatasi, non è stata ritenuta sufficiente, poiché la disciplina richiede anche l'intervenuta riabilitazione, che nel caso concreto mancava. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione temporale del comma 3 nella formulazione modificata nel 2024, secondo il principio tempus regit actum, poiché il procedimento per il rilascio del nulla osta era stato avviato il 22 settembre 2025, dopo la modifica legislativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
Per il conseguimento di una nuova patente, la cessazione della misura di prevenzione non basta: devono inoltre essere superate le situazioni preclusive previste dal comma 1, inclusa l'intervenuta riabilitazione richiesta dalla disciplina applicabile.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per difetto del fumus boni iuris.
principio tempus regit actum
La legittimità dell'azione amministrativa è stata valutata sulla base della disciplina vigente al momento dell'avvio del procedimento, avvenuto dopo la modifica legislativa del 2024.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, la cessazione della misura di prevenzione non è di per sé sufficiente quando la disciplina applicabile richiede anche l'intervenuta riabilitazione e l'assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1.
- La formulazione dell'art. 120, comma 3, del codice della strada vigente al momento dell'avvio del procedimento amministrativo trova applicazione in base al principio tempus regit actum.
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