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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33778/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di usucapione avente ad oggetto un terreno e un fabbricato siti nel Comune di Imperia. In primo grado la domanda di usucapione era stata respinta; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo provato, sulla base soprattutto della prova testimoniale, il possesso ultraventennale utile all’usucapione in capo all’attore, che aveva coltivato il fondo, lo aveva mantenuto pulito, vi aveva raccolto le olive e aveva utilizzato anche il fabbricato come fienile e ricovero di attrezzi. Gli eredi della convenuta originaria hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte territoriale attribuito rilievo a testimoni amici o parenti dell’attore e trascurato documenti e testimonianze favorevoli alla loro tesi; 2) violazione dell’art. 1158 c.c. e difetto/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che mancassero corpus, animus e continuità del possesso, anche per l’occupazione del bene da parte di terzi; 3) ulteriore violazione dell’art. 1158 c.c., deducendo che al più fosse configurabile un compossesso e non un possesso esclusivo; 4) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., per asserita mutatio libelli dell’attrice nella fase di merito; 5) ulteriore censura ex art. 1158 c.c. e vizio motivazionale, in sostanza ripetitiva della tesi del compossesso e della carenza dei presupposti dell’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d’appello, pur sintetica, era sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale, poiché spiegava le ragioni della scelta probatoria e della maggiore attendibilità dei testimoni dell’attore. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, essendo l’eccezione di mutatio libelli implicitamente rigettata dall’accoglimento della domanda di usucapione, oltre che comunque infondata. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché generico e sostanzialmente reiterativo delle censure precedenti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando non consentito; non è censurabile in cassazione la mera critica al modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 1158 c.c.

    L’accertamento dei presupposti dell’usucapione, inclusi possesso, animus possidendi e continuità, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la valutazione delle prove, l’attendibilità dei testimoni o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione è ammissibile solo in presenza di una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; una motivazione sintetica ma comprensibile e logica è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicita reiezione dell’eccezione o della domanda incompatibile con il decisum.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda dedotta in giudizio può essere ammissibile se resta connessa alla vicenda sostanziale; nel caso concreto la dedotta variazione è stata considerata comunque solo una precisazione, non una mutatio libelli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; l’apprezzamento dell’attendibilità dei testimoni e della maggiore o minore forza persuasiva delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa analisi di singoli argomenti difensivi o la contestazione della valutazione delle prove.
  • Per integrare la violazione dell’art. 116 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non era consentito; non basta lamentare che il prudente apprezzamento sia stato esercitato male.
  • L’accertamento dell’usucapione, compresi corpus, animus possidendi e continuità del possesso, è una tipica valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente comprensibile.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito implica necessariamente il rigetto dell’eccezione non espressamente esaminata; il rigetto implicito è sufficiente.
  • La modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. è ammissibile se resta collegata alla vicenda sostanziale dedotta e non compromette il diritto di difesa avversario; una mera precisazione della domanda originaria non integra mutatio libelli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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