Cassazione Civile, Ordinanza n. 08042/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva emesso avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 2014, relativo al periodo d'imposta 2013, contestando alla società la detrazione dell'IVA su operazioni infragruppo autofatturate ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo l'amministrazione, le prestazioni rese dalla capogruppo statunitense erano territorialmente rilevanti in Italia; l'inversione contabile era stata correttamente applicata, ma la società non avrebbe potuto portare in detrazione l'imposta perché i costi non erano inerenti all'attività, con conseguente violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972. La società aveva invece sostenuto l'inerenza dei costi e, comunque, la neutralità dell'operazione per il meccanismo dell'autofatturazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato ritenendo irrilevante l'inerenza e insussistente qualsiasi danno erariale. In cassazione, l'Agenzia ha denunciato falsa applicazione dell'art. 19 e violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che la sola applicazione del reverse charge rendesse automaticamente detraibile l'IVA, senza il necessario collegamento con l'esercizio dell'attività d'impresa. Successivamente, la società ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022, con prova dell'integrale pagamento del dovuto.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto della domanda della contribuente di definizione agevolata della lite e del relativo pagamento integrale. Verificata l'ammissibilità della controversia alla definizione agevolata e l'assenza di cause di esclusione, nonché constatato che l'Agenzia delle entrate non aveva formulato obiezioni alla richiesta, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sull'inversione contabile/autofatturazione per prestazioni rese da soggetto non residente; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione per effetto dell'estinzione del giudizio
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Agenzia come disposizione che subordina la detrazione IVA alla connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; non vi è decisione di merito per estinzione
art. 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972
citato nella ricostruzione dell'Ufficio come norma sulla territorialità delle prestazioni di servizi
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti su domanda e pagamento dell'importo dovuto
art. 1, comma 190, L. n. 197 del 2022
"le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia"
prevede un criterio di definizione agevolata per le cause in cassazione con soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi
art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10ottobre 2023 ed entro la stessadata il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
individua i presupposti per la sospensione del processo e per il deposito della prova di adesione alla definizione agevolata
art. 1, comma 194, L. n. 197 del 2022
"la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti […] entro il 30 settembre 2023 […]"
stabilisce che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento nei termini
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10ottobre 2023 ed entro la stessadata il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
richiamato quale base dell'onere di deposito della domanda e della prova del pagamento ai fini dell'estinzione
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
prevede l'estinzione del processo a seguito del deposito della documentazione di definizione agevolata
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella disciplina di definizione agevolata e il contribuente deposita prova della domanda e dell'integrale pagamento, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, il giudice non decide sulla fondatezza delle censure relative alla detrazione IVA, al reverse charge o all'inerenza dei costi.
- La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti opera anche in Cassazione, purché ricorrano i presupposti normativi e non vi siano cause di esclusione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta l'applicazione della disciplina speciale sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
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