Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36370/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tango ha impugnato il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 13/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riabilitazione. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità con il difetto del requisito previsto dall'art. 179 c.p. (mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati giudicati e assenza di prova di impossibilità di adempierle). Il difensore ha censurato l'errata interpretazione dell'art. 178 c.p. e ha osservato che l'istanza di riabilitazione riguardava una diversa condanna (sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8/10/2001, irrevocabile 28/11/2001, per detenzione di stupefacenti) per la quale non sussistono obbligazioni civili e risultava provato il pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., rilevando che le richieste di riabilitazione rientrano nella speciale materia per cui la legge prescrive la procedura di opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza (richiamo all'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.). Pur constatando la possibilità di riclassificare l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza e non ricorso per cassazione; ha quindi trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli perché decida sull'opposizione con le garanzie del contraddittorio (artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p.), precludendo a questa Corte qualsiasi valutazione di merito sul caso.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto assente il requisito previsto da tale norma (adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o impossibilità di adempiere), assumendo che il ricorrente non avesse ottemperato alle obbligazioni civili connesse alle condanne indicate.

  • art. 178 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma rilevante per la riabilitazione, la questione attinente all'interpretazione di tale articolo è stata considerata non valutabile in questa sede, perché la procedura impugnatoria corretta è l'opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione" procede "a norma dell'articolo 667 comma 4»

    Stabilisce che le istanze di riabilitazione rientrano nella speciale procedura disciplinata dall'art. 667, comma 4, e quindi sono soggette all'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    "il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza."

    Definisce la procedura di opposizione ai provvedimenti adottati senza formalità dal giudice dell'esecuzione (ivi comprese le decisioni sulle istanze di riabilitazione), prevedendo il riesame con le garanzie del contraddittorio.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina delle garanzie camerali/incidentali che devono essere osservate nella fase di opposizione (udienza, contraddittorio).

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di riclassificazione dell'impugnazione: la Corte può riqualificare l'atto di impugnazione presentato dalla parte (qui ha trasformato il ricorso per cassazione in opposizione) in favore della conservazione del diritto di impugnare (favor impugnationis).

Massime di principio

  • Le decisioni del Tribunale di Sorveglianza sulle richieste di riabilitazione sono impugnabili con opposizione davanti allo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 667, comma 4, e non direttamente con ricorso per cassazione; il ricorso per cassazione può essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
  • Prima di proporre istanza di riabilitazione occorre verificare con attenzione quale sentenza si intende riferire e produrre documentazione comprovante l'adempimento delle obbligazioni (spese processuali, risarcimenti, ecc.) o la impossibilità di adempierle, perché la mancanza di tali elementi può determinare la declaratoria di inammissibilità.
  • Se si riceve un decreto o ordinanza di inammissibilità emessa senza formalità, è preferibile proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza con fissazione di udienza e prova documentale, sfruttando le garanzie procedurali dell'art. 666 c.p.p.
  • In caso di impugnazione incidentale errata (es. ricorso per cassazione invece dell'opposizione), la Corte può preservare il diritto di impugnare riqualificando l'atto; tuttavia la parte deve essere pronta a integrare la documentazione e a riproporre le argomentazioni davanti al giudice competente.
  • La corretta qualificazione dell'atto processuale è cruciale: la mancata osservanza delle procedure speciali previste per alcune materie (come la riabilitazione) comporta la perdita della sede di merito e il rinvio al giudice adito in via primaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.