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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento – ordinanza di D.A.S.P.O n. -OMISSIS- emesso il 19/8/2024.

Giustizia amministrativa202400517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di DASPO del 19 agosto 2024, recante divieto di accesso ai luoghi degli incontri di calcio e obbligo di comparizione presso un commissariato di pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore in relazione a episodi verificatisi durante e dopo una partita di calcio a 5, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza istruttoria, sostenendo che la propria partecipazione agli episodi intimidatori fosse stata desunta soltanto dalla querela del presidente della squadra locale, mentre la relazione di servizio degli agenti non lo menzionava; ha inoltre richiamato l'archiviazione della querela. Il secondo motivo riproponeva sostanzialmente le medesime censure. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, negando che la condotta rientrasse nelle fattispecie legittimanti il DASPO. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, sostenendo che il precedente DASPO del 2024, richiamato per imporre anche l'obbligo di comparizione personale, non fosse ancora irrevocabile. Nel corso del giudizio l'obbligo di comparizione è stato revocato dal GIP il 3 settembre 2025 per la diminuzione della pericolosità e il tempo trascorso dai fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle censure sulla ricostruzione dei fatti, ha rilevato che la relazione di servizio attestava il comportamento minaccioso del gruppo nei confronti del presidente della squadra e che l'identificazione del ricorrente era avvenuta successivamente mediante materiale fotografico, non specificamente contestato sotto il profilo della falsità o del travisamento. Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa attribuiva al ricorrente una specifica frase minacciosa. Le prove testimoniali richieste non escludevano né la sua presenza alla partita né l'appartenenza al gruppo di tifosi. Il Collegio ha inoltre valorizzato il provvedimento del GIP di convalida della misura, nel quale la condotta era ritenuta commessa in gruppo e non degenerata soltanto per l'intervento delle Forze dell'Ordine. Ha quindi qualificato il DASPO come misura di prevenzione atipica, applicabile sulla base di elementi oggettivi anche in presenza di un pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza necessità di una lesione già consumata o di una condanna penale. La condotta è stata ricondotta alla fattispecie dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989, relativa alla partecipazione attiva, anche in gruppo, a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. È stata respinta anche la censura sull'obbligo di comparizione: l'art. 6, comma 5, prevede che tale prescrizione sia sempre disposta nei confronti di chi sia già destinatario del divieto di accesso, senza distinguere tra misura revocabile e irrevocabile; nel caso concreto il precedente DASPO esisteva ed era efficace. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989

    coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)

    Il DASPO può essere adottato nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, abbia tenuto una condotta attivamente finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a creare un pericolo per la sicurezza o turbative dell'ordine pubblico, anche senza una lesione già consumata.

  • art. 6, comma 2, l. 401/1989

    Prevede la prescrizione dell'obbligo di comparizione personale presso un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni interessate.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2

    L'obbligo di comparizione è obbligatorio nei confronti di chi sia già destinatario del divieto di accesso; la norma non distingue tra misura divenuta irrevocabile e misura ancora revocabile, purché esistente ed efficace.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione atipica volta a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica; può essere adottato sulla base di elementi oggettivi che evidenzino una condotta finalizzata alla partecipazione attiva, anche in gruppo, a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a creare una situazione di pericolo o turbativa, senza necessità di una lesione già consumata o di una condanna penale definitiva.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO, l'autorità di pubblica sicurezza può fondare l'identificazione e la valutazione della pericolosità del destinatario su un riconoscimento fotografico successivo ai fatti, purché non emergano specifiche contestazioni idonee a dimostrarne falsità o travisamento e la motivazione sia sorretta da circostanze concrete.
  • La circostanza che una condotta intimidatoria non sia degenerata in violenza per l'intervento delle Forze dell'Ordine non esclude la legittimità del DASPO, ma può confermare la sussistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • L'obbligo di comparizione previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 deve essere disposto nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso, senza che rilevi la mancata irrevocabilità del precedente provvedimento, purché questo sia esistente ed efficace.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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