Sentenza del 31/07/2018 n. 20259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte relativa all'IVA 2003, sostenendo principalmente che AI S.p.A. avrebbe dovuto applicare l'IVA sulle somme riaddebitate alla casa madre giapponese AC J per una quota delle prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sportiva. Secondo l'Amministrazione, le prestazioni erano territorialmente rilevanti in Italia perché rese tramite atleti, squadre e federazioni residenti o operanti in Italia e perché AI avrebbe agito quale mandataria senza rappresentanza della casa madre. È stata inoltre dedotta l'insufficiente motivazione della sentenza sul rapporto di mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per le prestazioni pubblicitarie rese a un soggetto extra-UE, il criterio decisivo è il luogo dell'effettiva utilizzazione e diffusione della pubblicità. Nel caso concreto, la quota riaddebitata riguardava esclusivamente la diffusione internazionale del marchio, realizzata durante manifestazioni sportive svolte fuori dall'Unione europea e tramite media e organismi di comunicazione dislocati a livello internazionale; pertanto non sussisteva un collegamento territoriale sufficiente con l'Italia ai fini IVA. La Corte ha inoltre ritenuto non provata l'esistenza di un mandato senza rappresentanza: AI aveva commissionato autonomamente le sponsorizzazioni in nome e per conto proprio e aveva poi stipulato distinti accordi di fornitura o riaddebito con la casa madre. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 9, paragrafo 2, lettera e), della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE
Il luogo delle prestazioni pubblicitarie rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o, in mancanza, il domicilio o la residenza abituale.
La regola generale individua il luogo della prestazione nella sede del committente extra-UE, con conseguente esclusione, in linea di principio, dell'imposizione IVA comunitaria.
Art. 9, paragrafo 3, lettera b), della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE
Gli Stati membri possono considerare situato all'interno del Paese il luogo di prestazione dei servizi quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del Paese.
La disposizione consente una deroga al criterio della sede del destinatario per evitare non imposizione, doppia imposizione o distorsioni della concorrenza. Per la pubblicità, l'utilizzazione effettiva si collega al Paese dal quale vengono diffusi i messaggi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lettera f), nella formulazione ratione temporis
Le prestazioni pubblicitarie si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità, anche se rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità.
La norma italiana sostituisce il criterio della sede del destinatario con quello dell'effettiva utilizzazione della prestazione. Nel caso esaminato, la diffusione mondiale extra-UE non ha determinato utilizzazione effettiva in Italia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 4
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
La norma equipara, ai fini IVA, i rapporti tra mandatario e mandante a quelli con il terzo, ma non modifica autonomamente le regole di territorialità. Inoltre, nel caso concreto, il mandato senza rappresentanza non è stato ritenuto provato.
CGUE, 15 marzo 2001, causa C-108/00, SPI
La disciplina delle prestazioni pubblicitarie si applica anche alle prestazioni fornite indirettamente all'utente pubblicitario e fatturate a un terzo che le rifattura all'utente.
Il carattere indiretto della prestazione o il riaddebito attraverso un intermediario non escludono l'applicazione delle regole IVA sulle prestazioni pubblicitarie; resta però determinante il luogo dell'effettiva utilizzazione.
CGUE, 19 febbraio 2009, causa C-1/08, AthesiaDruck
In materia di prestazioni pubblicitarie, l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego avvengono nel Paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari.
La sentenza costituisce il criterio interpretativo decisivo: la territorialità non dipende esclusivamente dalla residenza del prestatore, del committente o degli sponsor, ma dal luogo concreto di diffusione del messaggio pubblicitario.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono state richiamate le disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme e all'insufficiente motivazione. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili entrambi i motivi.
Massime di principio
- Per le prestazioni pubblicitarie rese a committenti extra-UE, la regola generale guarda alla sede del committente, salvo che la normativa nazionale applichi il criterio dell'effettiva utilizzazione.
- Quando opera il criterio dell'effettiva utilizzazione, occorre individuare il luogo dal quale i messaggi pubblicitari vengono concretamente diffusi, non semplicemente la residenza del prestatore, degli atleti o degli sponsor.
- La pubblicità collegata a eventi sportivi internazionali può essere esclusa dall'IVA italiana se la quota fatturata riguarda realmente e documentatamente la diffusione extra-UE del marchio.
- Il fatto che una prestazione sia indiretta, riaddebitata o fatturata tramite un'altra società non determina da solo l'imponibilità in Italia: il luogo di utilizzazione resta il criterio centrale.
- L'esistenza di un mandato senza rappresentanza deve risultare da contratti, clausole e comportamenti concreti; la mera appartenenza allo stesso gruppo societario o il riaddebito dei costi non sono sufficienti.
- Per sostenere l'esclusione dall'IVA è importante documentare la ripartizione delle prestazioni, la destinazione geografica della pubblicità, i canali di diffusione e la coerenza tra la quota riaddebitata e l'effettiva diffusione internazionale.
- In sede di cassazione non è normalmente riesaminabile la valutazione dei fatti e dell'interpretazione dei contratti compiuta dal giudice di merito, se adeguatamente motivata e non viziata da specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione.
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