Sentenza n. 11792/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta prot. N. PRM/ L/O/2023/127200; e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, non conosciuti se e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sulla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nella procedura flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione contro il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma, relativo alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi collegata a un nulla osta al lavoro subordinato. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al rilascio del permesso di soggiorno e l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che, a seguito della produzione della certificazione di idoneità alloggiativa e della dichiarazione di cumulo reddituale del datore di lavoro con la figlia, l'istanza era stata ripristinata; le parti erano state convocate e il 9 giugno 2026 era stato rilasciato il modello 209, necessario per recarsi in Questura ai fini dell'emissione del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rilascio del modello 209, intervenuto nel corso del giudizio dopo la convocazione delle parti e il ripristino dell'istanza, ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Il giudizio è stato quindi definito in rito, senza esame nel merito della legittimità del silenzio né della domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'interesse alla decisione è venuto meno per l'intervenuta attività amministrativa.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito speciale per l'azione avverso il silenzio; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta gli atti richiesti o comunque svolge un'attività idonea a soddisfare la pretesa sostanziale, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione.
- Nell'ambito della procedura flussi, la convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del modello 209 sono attività amministrative idonee a far venir meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio relativa alla fase di convocazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito del giudizio senza esame della legittimità originaria del silenzio e con possibilità di compensazione delle spese quando la controversia è definita per tale ragione.
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