Cassazione Civile, Ordinanza n. 28183/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso della maggiore IRPEF asseritamente versata per gli anni 2013 e 2014, in relazione alla mancata applicazione dell'aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall'INPS. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria; la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestiva la domanda, imputando all'INPS il ritardo nella produzione delle certificazioni e affermando nel merito che l'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005 si riferisse a pensioni "comunque erogate", quindi anche da soggetti pubblici, con decorrenza del rimborso dall'1/02/2013 oltre interessi e rivalutazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 252/2005, censurando l'interpretazione della CTR sull'efficacia intertemporale della nuova disciplina della previdenza complementare per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi; (2) in via subordinata, violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR riconosciuto anche la rivalutazione monetaria oltre capitale e interessi. Nel corso del giudizio il controricorrente, a seguito di nuova procura, ha depositato memoria con rinuncia all'azione e al rimborso richiesto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia all'azione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Ha altresì regolato le spese: compensate quelle dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente in favore dell'Agenzia delle Entrate. La pronuncia richiama, ai fini delle spese e del contesto sostanziale, la giurisprudenza recente sul regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS, ma la decisione processuale è assunta in ragione della rinuncia all'azione che fa venir meno l'interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
pensioni "comunque erogate"
La sentenza richiama la norma come oggetto del contrasto interpretativo, ma la decisione finale non si fonda su una sua applicazione nel merito; viene menzionata nel contesto della giurisprudenza sul regime impositivo delle pensioni integrative.
art. 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. n. 252/2005
Invocato dall'Agenzia per contestare l'interpretazione della CTR sull'efficacia intertemporale della disciplina della previdenza complementare per i vecchi iscritti.
art. 1224 c.c.
Richiamato quale parametro della censura subordinata contro il riconoscimento della rivalutazione monetaria oltre agli interessi.
art. 1284 c.c.
Richiamato quale parametro della censura subordinata contro il riconoscimento della rivalutazione monetaria oltre agli interessi.
art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dall'Agenzia per contestare la liquidazione di rivalutazione monetaria oltre capitale e interessi in materia di rimborso tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 306 c.p.c.
La Corte precisa che non si tratta di estinzione per rinuncia al ricorso e che tale norma non si applica, in ogni caso, al giudizio di cassazione nel contesto considerato.
Cass. 19/02/2019, n. 4837
Richiamata per affermare che la procura conteneva mandato specifico idoneo a consentire la rinuncia all'azione.
Cass. 10/09/2004, n. 18255
Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia all'originaria domanda determina cessazione della materia del contendere e ha effetto assimilabile al rigetto nel merito.
Cass. 19/07/2022, n. 22665
Richiamata, con i precedenti successivi, quale arresto favorevole alla tesi sulla disciplina fiscale delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS.
Cass. 02/09/2022, n. 25955
Richiamata come precedente consolidativo della medesima interpretazione sul regime impositivo delle pensioni integrative.
Cass. 30/11/2022, n. 35254
Richiamata come ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale sul regime impositivo delle pensioni integrative.
Corte cost. n. 257 del 2022
Richiamata come avallo del recente orientamento della Corte di cassazione in materia di imposizione delle pensioni integrative.
Massime di principio
- La rinuncia all'azione, quando sia espressamente formulata dal titolare del diritto e sorretta da procura specifica, determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese tenendo conto dell'esito sostanziale della lite e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione oggetto del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia all'azione produce il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito e consente di arrestare il processo senza necessità di statuire sulle censure prospettate.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il richiamo a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte che ha reso necessaria l'impugnazione.
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