Cassazione Penale, Sentenza n. 3421/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, su incidente di esecuzione proposto dall'ANBSC, ha disposto l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dello Stato della quota pari a 1/3 della proprietà di un appartamento e di un box intestati alla Giuliani, ritenendo che tale quota fosse indivisibile e che la ricorrente non avesse dimostrato la buona fede, essendo mera titolare fittizia a favore del coniuge Nicola Centrone (per il quale 2/3 erano già stati definitivamente confiscati). La ricorrente deduce cinque censure: (i) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 521 c.p.p.) e difetto di richiesta dellANBSC in ordine allacquisizione della quota non confiscata; (ii) violazione del divieto di riesame di questioni già decise in sede di cognizione (art. 649 c.p.p. e principi costituzionali), essendo la questione relativa alla sua quota già stata esaminata in giudizio di merito; (iii) omissione di acquisizione di prova decisiva (verbali di attività ispettiva dei Carabinieri) che avrebbero potuto dimostrare la buona fede; (iv) omissione di motivazione in ordine alla richiesta dellAvvocatura dello Stato di porre in vendita i beni e dunque allattribuzione del corrispettivo alla quota della ricorrente; (v) contraddittorietà e illogicità della motivazione sullesclusione della buona fede, posto che in sede di cognizione era stato ritenuto che lacquisto potesse derivare da reimpiego di proventi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Ritiene che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente considerato le statuizioni intervenute in sede di cognizione in ordine alla quota intestata alla Giuliani e non abbia spiegato perché, nonostante quelle statuizioni, sia stata disposta lacquisizione gratuita della quota pari a 1/3 al patrimonio dello Stato. La Corte rileva che il procedimento di esecuzione non può sostituirsi al giudizio di cognizione e che il giudice dell'esecuzione doveva preliminarmente chiarire lesito decisionale riguardante la quota intestata alla ricorrente, conformandosi alle statuizioni di cognizione o motivando adeguatamente il diverso indirizzo. Per queste ragioni lordinanza impugnata viene annullata e la causa rinviata al Tribunale di Bari per nuovo giudizio, con istruzioni di uniformarsi ai principi indicati nella motivazione e di affrontare le questioni relative alla indivisibilità, alla buona fede e alleventuale vendita con adeguata istruttoria e motivazione.
Norme richiamate
art. 48, comma 7-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina lincidenza, in sede di esecuzione, della confisca sui beni immobili in comunione. Stabilisce le regole per la destinazione della quota quando parte della comunione è stata oggetto di confisca definitiva e pone oneri probatori sulla buona fede del coerede non destinatario della confisca. La Corte ha richiamato che il procedimento di esecuzione deve rispettare le statuizioni già emerse in sede di cognizione in applicazione di questo comma.
art. 45, d.lgs. n. 159/2011
beni definitivamente confiscati acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi
Stabilisce che i beni confiscati definitivamente sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. Nel contesto, serve a spiegare leffetto ablativo della confisca e la conseguente acquisizione a titolo gratuito.
art. 521 cod. proc. pen.
Riferito dalla ricorrente per il principio di corrispondenza tra cio che viene chiesto e cio che viene pronunciato. La Corte considera rilevante che il giudice dell'esecuzione abbia rispettato lefficacia e lambito delle statuizioni di cognizione e non abbia deciso oltre quanto richiesto o in contrasto con gli esiti del giudizio di merito.
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente in relazione al divieto di riesame di questioni gia decise in sede di cognizione. La Corte ricorda che lincidente di esecuzione non puo sostituirsi al giudizio di cognizione per statuizioni ablative gia valutate.
art. 3 Cost., art. 42 Cost., art. 24 Cost.
Norme costituzionali richiamate dalla ricorrente per prospettare profili di diritto di difesa, tutela e parità di trattamento nonche la necessita di rispetto delle garanzie processuali. La decisione sottolinea che tali principi impongono al giudice dell'esecuzione di attenersi alle statuizioni di cognizione e di motivare adeguatamente ogni deroga.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel decidere sugli incidenti per lesecuzione di misure ablative, deve rispettare e uniformarsi alle statuizioni definitive pronunciate in sede di cognizione; non può riesaminare o sostituirsi al giudizio di merito su questioni gia valutate.
- Se in sede di cognizione è stata affrontata la posizione di una quota di comunione, il giudice dell'esecuzione deve chiarire espressamente l'esito decisionale per quella quota prima di adottare provvedimenti ablativi in esecuzione.
- La disposizione contenuta nellart. 48 comma 7-ter d.lgs. 159/2011 richiede che il coerede non destinatario di confisca dimostri la propria buona fede; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve valutare questa questione anche alla luce di quanto emergente nel giudizio di cognizione e motivare adeguatamente eventuali scostamenti.
- La dichiarazione di indivisibilità degli immobili e leventuale acquisizione a titolo gratuito dello Stato devono essere precedute da motivazione chiara e da accertamento delleffettivo esito della cognizione; in caso di indivisibilità, il giudice dovrà altresì considerare soluzioni alternative (es. vendita e imputazione del ricavato alla quota del coerede) quando richieste e pertinenti.
- Linsufficiente assunzione o valutazione di prove decisive (es. verbali di ispezione) può legittimare lannullamento del provvedimento di esecuzione: il giudice deve curare listruttoria e rispondere alle richieste probatorie rilevanti.
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