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Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività, diniego di valutazione di incidenza ambientale e atti presupposti, compresi il verbale della commissione, il parere negativo dell'ente gestore della riserva naturale e ulteriori note del SUAP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il divieto di prosecuzione dell'attività disposto dal SUAP dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini, il diniego della valutazione di incidenza ambientale e gli atti presupposti, contestando censure procedimentali e sostanziali non ulteriormente specificate nell'ordinanza. La domanda cautelare prospettava un periculum in mora qualificato come in re ipsa. Dal testo emerge inoltre che l'attività era chiusa al pubblico da cinque stagioni balneari e che esistevano precedenti dinieghi, già oggetto di contenzioso pendente davanti alla sezione consultiva del CGARS.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le diverse censure procedimentali e sostanziali dovessero essere esaminate nella sede di merito e che, allo stato, non presentassero un'immediata evidenza di fondatezza, soprattutto nella parte relativa alle valutazioni ambientali contenute negli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il danno grave e irreparabile fosse direttamente riconducibile ai provvedimenti impugnati: la stessa ricorrente aveva ammesso che l'attività era chiusa al pubblico da cinque stagioni balneari. Il Collegio ha inoltre considerato la presenza di precedenti dinieghi già controversi davanti al CGARS. L'ordinanza dispone l'esecuzione da parte dell'Amministrazione; non sono indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le censure procedimentali e sostanziali che richiedono un approfondito esame delle valutazioni ambientali non sono immediatamente accoglibili quando non evidenzino una manifesta fondatezza, dovendo essere scrutinati nella sede di merito.
  • Il periculum in mora non può essere ritenuto in re ipsa quando la situazione pregiudizievole allegata risulta preesistente ai provvedimenti impugnati e l'attività interessata era già cessata o chiusa da un periodo significativo.
  • La tutela cautelare richiede un nesso diretto tra il danno grave e irreparabile dedotto e gli atti impugnati; la mera esistenza di un pregiudizio non imputabile causalmente a tali atti non integra il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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