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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12420/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da uno specifico accordo integrativo del 24 marzo 2010, collegato a un rapporto di agenzia nel settore finanziario, con cui erano state previste varie pattuizioni sulle provvigioni e su una particolare sistemazione di rapporti economici relativi alla rete dei promotori. Il ricorrente sosteneva che la banca fosse inadempiente: in particolare, lamentava il mancato pagamento di provvigioni relative al portafoglio assicurativo e ad alcuni compensi provvigionali; inoltre, richiamava la vicenda dei certificati Sogen, deducendo che gli inadempimenti della banca avessero inciso gravemente sul rapporto e avessero giustificato il proprio recesso per giusta causa. La corte d'appello aveva invece ritenuto che la clausola sul pagamento delle provvigioni assicurative avesse contenuto programmatico e fosse priva di concreta attuazione giuridicamente lecita, che gli eventuali omessi pagamenti fossero limitati e di modesto rilievo rispetto all'intero rapporto, e che anche la vicenda Sogen non avesse prodotto conseguenze tali da impedire la prosecuzione del rapporto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 1375, 1748, 1455 e 2119 c.c., oltre a vizi di omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione della corte territoriale sulla gravità degli inadempimenti e sulla non configurabilità della giusta causa di recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e in parte inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Ha osservato che il giudice di merito aveva ricostruito in modo logico e motivato la clausola del 24 marzo 2010, valorizzando la mancanza di una specificazione del meccanismo giuridico idoneo a trasferire il pagamento delle provvigioni a una società e l'assenza di prova di un diverso strumento lecito indicato dal ricorrente; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di scarso rilievo degli eventuali omessi pagamenti, quantificati in somme modeste rispetto al monte provvigionale complessivo, nonché la conclusione che la vicenda dei certificati Sogen non avesse inciso sulla raccolta della rete, rimasta anzi in aumento nel 2010. La Corte ha quindi confermato che non sussisteva una giusta causa di recesso e che la censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione degli obblighi contrattuali, ma la Corte esclude che la banca ne abbia violato il contenuto sulla base della ricostruzione fattuale svolta dal giudice di merito.

  • art. 1748 c.c.

    Evocato in relazione alle provvigioni dell'agente; la Corte non ravvisa una violazione della disciplina sostanziale, poiché gli omessi pagamenti risultano limitati e non idonei a integrare una giusta causa di recesso.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte conferma la valutazione di non scarsa importanza degli inadempimenti solo se apprezzati nel contesto complessivo del rapporto; nel caso concreto gli inadempimenti della banca sono stati ritenuti di lieve entità.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per la giusta causa di recesso: la Corte ribadisce che occorre un inadempimento grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono state reputate in realtà dirette a contestare il merito della valutazione fattuale e probatoria del giudice d'appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è stato ritenuto sussistente, perché i fatti invocati erano stati esaminati dal giudice di merito o comunque la censura tendeva a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di decisione in cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • La giusta causa di recesso dell'agente o del collaboratore presuppone un inadempimento della controparte di non scarsa importanza, valutato in concreto rispetto all'intero equilibrio del rapporto e alla sua incidenza effettiva sulla prosecuzione del vincolo.
  • Quando una clausola contrattuale ha contenuto meramente programmatico e non indica un meccanismo giuridico lecito e determinato per la sua attuazione, non può imputarsi automaticamente alla controparte un inadempimento se l'esecuzione concreta non sia stata resa possibile o sia rimasta indeterminata.
  • L'omesso pagamento di alcune provvigioni, se quantitativamente modesto e temporalmente circoscritto rispetto al volume complessivo del rapporto, non basta di regola a integrare la giusta causa di recesso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e coerente sui punti decisivi.
  • L'esistenza di un inadempimento va valutata anche alla luce delle sue conseguenze concrete sul rapporto: se la rete commerciale o la raccolta non subiscono una flessione apprezzabile, può mancare il presupposto della gravità richiesta per il recesso immediato.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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