Sentenza n. 457/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3198 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 21/2024 pubblicata il 15/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 18/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Oppedisano Micaela dell'importo di €. 2.500,00, Paolo Carolina dell'importo di €. 2.500,00, Imberti Elena dell'importo di €. 2.000,00, La Camera Nicola dell'importo di €. 500,00 e Labate Valentina dell'importo di €. 500,00. quanto al ricorso n. 3208 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 317/2023 pubblicata il 05/09/2023, notificata in forma esecutiva in data 18/09/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Di Leo Alessandra dell'importo di €. 1.500,00, De Vita Stefania dell'importo di €. 2.500,00, Denegri Sabrina dell'importo di €. 2.500,00, Consolandi Maria Chiara Alice dell'importo di €. 2.000,00 e Corongiu Stefania dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 3209 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 57/2024 pubblicata il 23/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 05/02/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Caristo Maria Elena dell'importo di €. 1.500,00, Causone Silvia dell'importo di €. 2.500,00, Cavoretto Cristina dell'importo di €. 1.000,00, De Vecchi Giovanni dell'importo di €. 1.000,00 e Di Gangi Giorgia dell'importo di €. 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, relative al pagamento di somme dovute per la carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, notificate in forma esecutiva al Ministero soccombente. Le sentenze avevano liquidato, in favore dei singoli ricorrenti, somme comprese tra 500 e 2.500 euro. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omesso adempimento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di pagamento delle somme riconosciute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative. Ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito: le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano state notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non vi era contestazione dell'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nei titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'amministrazione le spese dell'attività commissariale, ma ha escluso un compenso ulteriore per il commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 1.300 euro di spese legali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale ai fini esecutivi è stata ritenuta idonea a comprovare il titolo giudiziale azionato.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il pagamento delle somme liquidate quando il titolo sia prodotto in copia attestata conforme, sia stato notificato in forma esecutiva e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di persistente inottemperanza a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identico oggetto e contenuto decisorio può essere disposta per finalità organizzative e di sollecita definizione senza alterare l'autonomia delle singole decisioni, incluse la liquidazione delle spese e gli effetti sostanziali dei giudicati azionati.
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