Cassazione Civile, Ordinanza n. 35349/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un compendio immobiliare nell'ambito di una procedura fallimentare. La società fallita aveva reclamato ex art. 26 l. fall. l'ordinanza di aggiudicazione emessa dal giudice delegato, deducendo: a) che la stima del bene era stata sottodimensionata; b) che l'ordinanza di vendita non era stata comunicata al comitato dei creditori; c) che il tribunale avrebbe dovuto annullare la vendita per erronea applicazione del regime normativo sopravvenuto o, comunque, per violazione delle regole sulla partecipazione del comitato dei creditori; d) che vi sarebbe stata omissione di pronuncia su alcune domande/questioni, anche in tema di spese; e) che il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato ingiusto e quindi invalida l'aggiudicazione. Il ricorso per cassazione è stato articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta applicabilità della normativa post-riforma; 2) nullità del provvedimento per mancata richiesta del parere del comitato dei creditori e violazione dell'art. 108 l. fall.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese; 4) violazione dell'art. 108 l. fall. e nullità dell'aggiudicazione per prezzo ingiusto. Il fallimento e la banca hanno resistito; il fallimento e la banca hanno anche proposto ricorsi incidentali condizionati, poi assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale reso sul reclamo avverso l'atto della procedura concorsuale, ma ha rigettato il ricorso principale nel merito. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, infondato il terzo e solo in parte fondato il secondo quanto alla correzione della motivazione del tribunale: la disciplina applicabile era quella nuova introdotta dalla riforma fallimentare, sicché il richiamo al regime previgente era errato, ma ciò non conduceva all'accoglimento del ricorso. Ha inoltre osservato che il parere del comitato dei creditori non era necessario nel caso concreto e che la doglianza sulla congruità del prezzo non poteva tradursi in un nuovo giudizio di merito sulla stima. I ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
Il reclamo è lo strumento per contestare atti del giudice delegato nella procedura fallimentare; la Corte considera ammissibile, in questo contesto, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. solo quando il decreto incida su diritti soggettivi sostanziali.
art. 107 l. fall.
La disciplina delle vendite fallimentari introdotta dalla riforma si applica anche alle procedure pendenti al 1 gennaio 2008; per la fase di liquidazione non è richiesto il parere del comitato dei creditori per ogni singolo atto di liquidazione.
art. 108 l. fall.
Nella ricostruzione della Corte, la norma va letta alla luce della nuova disciplina transitoria; il parere del comitato dei creditori non era comunque presupposto decisivo per invalidare l'aggiudicazione nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo; non può essere denunciata correttamente come violazione di norma sostanziale o come vizio di motivazione quando la questione è stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 113 c.p.c.
Richiama il principio iura novit curia: il giudice può attribuire diversa qualificazione giuridica ai fatti e applicare la norma ritenuta corretta anche se diversa da quella invocata dalle parti.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale, rilevando che alcuni motivi erano mal veicolati sotto il paradigma normativo non corretto.
art. 366 c.p.c.
La doglianza sulla congruità del prezzo era carente di autosufficienza perché non indicava gli elementi necessari a verificare il valore di mercato e il contenuto delle perizie.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui applicava erroneamente la disciplina previgente della legge fallimentare.
art. 41 l. fall.
Richiamato come base del potere surrogatorio del giudice delegato quando il comitato dei creditori non possa o non voglia esprimersi.
art. 104-ter l. fall.
Il programma di liquidazione e l'autorizzazione dei singoli atti di liquidazione sono ricondotti alla disciplina della riforma; il giudice delegato conserva poteri autorizzativi.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso un atto della procedura concorsuale, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo se il decreto del tribunale ha natura decisoria e incide su diritti soggettivi sostanziali, non su meri profili processuali della liquidazione.
- L'omessa pronuncia deve essere censurata come vizio processuale ex art. 112 c.p.c.; se la questione è stata in realtà esaminata dal giudice di merito, la doglianza non può essere impostata come omesso esame o violazione di legge sostanziale.
- Il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica proposta dalle parti e può applicare d'ufficio la disciplina corretta in base al principio iura novit curia, senza incorrere in ultrapetizione.
- Nelle procedure fallimentari soggette alla riforma, la disciplina delle vendite e della liquidazione introdotta dal nuovo art. 107 l. fall. si applica anche alle procedure pendenti secondo la norma transitoria, con conseguente superamento del regime previgente.
- La censura sulla congruità del prezzo di aggiudicazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito in cassazione; inoltre, un prezzo base fondato su stima anche inferiore al presumibile valore di mercato non invalida di per sé la vendita, poiché il giusto prezzo può emergere dalla gara tra offerenti.
- La mancata richiesta del parere del comitato dei creditori non determina automaticamente la nullità dell'atto quando la disciplina applicabile non lo prevede come requisito per il singolo atto di liquidazione e quando la doglianza non evidenzi un concreto pregiudizio sostanziale.
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