Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6849/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che aveva respinto il riesame avverso il decreto di riconoscimento e sequestro emesso dal GIP (esecuzione di provvedimenti tedeschi di blocco/sequestro ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI e d.lgs. n.35/2016). Denunciavano: (1) illegittimità procedurale per il fatto che la Procura italiana aveva limitato la richiesta di riconoscimento a un solo provvedimento tedesco ma in esecuzione erano stati bloccati anche altri beni (contestando quindi le modalità esecutive); (2) mancata doppia incriminabilità e carenza dei presupposti di reato (art.185 TUF e art.501 c.p.), sostenendo che le operazioni di borsa erano reali, non simulate, e che la Procura tedesca aveva disposto il non luogo a procedere per particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto la questione delle modalità esecutive inammissibile in sede di cassazione contro l'ordinanza confermativa del sequestro, dovendo tali censure essere proposte in sede di incidente di esecuzione. Sul secondo punto ha affermato che la condotta descritta ("pseudo cross orders" o "matched orders") rientra nella fattispecie di manipolazione di mercato (art.185 d.lgs. n.58/1998) e che ai fini della doppia incriminabilità è sufficiente che la fattispecie concreta sia punibile in entrambi gli ordinamenti; non è necessario l'identità letterale degli elementi costitutivi. Perciò la condotta era idonea, ex ante, a cagionare una sensibile alterazione del prezzo e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio

    Strumento europeo che consente il riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di blocco/sequestro; attuato in Italia dal d.lgs. n.35/2016: la Corte richiama il quadro di cooperazione come base della procedura

  • d.lgs. n.35 del 2016

    Regola l'esecuzione nel territorio italiano dei provvedimenti di blocco/sequestro emessi da altri Stati membri; art.9 limita il riesame alla verifica del decreto di riconoscimento ed esecuzione e esclude la contestazione in sede di riesame dei motivi di merito del provvedimento straniero

  • art. 6 d.lgs. n.35/2016

    Norma richiamata quale titolo di riferimento per il decreto di riconoscimento e sequestro emesso dal GIP

  • art. 3 d.lgs. n.35/2016

    Stabilisce i criteri per la verifica della doppia incriminazione: va valutata la punibilità della fattispecie descritta nel certificato alla luce del diritto italiano

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti procedurali, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o non risolutiva

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il rito del riesame ex d.lgs. 35/2016, citata dalla Corte per l'ambito del controllo giudiziario sul decreto di riconoscimento

  • art. 185 d.lgs. n.58/1998 (TUF)

    La Corte interpreta la norma come idonea a punire le condotte di 'matched orders' o 'pseudo cross orders': non è richiesta la realizzazione effettiva dell'alterazione del prezzo, ma la concreta idoneità della condotta a provocarla

  • art. 501 cod. pen.

    Richiamato dalle parti; la Corte ritiene congruo anche il richiamo al reato di rialzo e ribasso fraudolento, ma si concentra sull'art.185 TUF per la valutazione della doppia incriminabilità

  • art. 25 Cost.

    Citato nel ricorso (probabile riferimento alla riserva di legge in materia penale); la Corte non lo ritiene ostativo rispetto all'esecuzione del provvedimento alla luce della normativa europea e nazionale applicabile

Massime di principio

  • In materia di provvedimenti di blocco/sequestro europei (decisione quadro 2003/577/GAI e d.lgs. 35/2016) il riesame dinanzi al giudice italiano è limitato: non consente di riesaminare i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento straniero, ma solo la regolarità del decreto di riconoscimento ed esecuzione.
  • Le censure sulle modalità di esecuzione del sequestro operate dal pubblico ministero devono essere sollevate nell'ambito dell'incidente di esecuzione, non con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza confermativa del riesame.
  • La doppia incriminabilità va valutata sulla base della punibilità concreta della fattispecie così come descritta nel certificato estero, non sull'identità letterale degli elementi tipici delle norme dei due ordinamenti: è sufficiente che la condotta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
  • Le operazioni di tipo 'matched orders' o 'pseudo cross orders' possono integrare il reato di manipolazione del mercato (art.185 TUF) quando risultano idonee, ex ante e in concreto, a cagionare una sensibile alterazione del prezzo; non è necessario che l'alterazione si sia effettivamente verificata.
  • La decisione di autorità estere di non esercitare l'azione penale per tenuità può essere rilevante fattiogicamente ma non impedisce automaticamente il riconoscimento/esecuzione in Italia: resta il compito dell'autorità italiana di verificare la sussistenza della doppia incriminabilità.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è opportuno: (a) separare le censure di merito (da proporre nei canali appropriati, ove ammessi) dalle censure sulle modalità esecutive (da proporre in incidente di esecuzione); (b) fornire elementi tecnici e probatori che contrastino l'idoneità concreta della condotta a alterare il mercato (es. volumi, contesto di mercato, ordini di terzi, timing)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.