Cassazione Civile, Ordinanza n. 36469/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva effettuato una prima rivalutazione delle quote di partecipazione detenute in una società di persone, versando l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa fiscale. Dopo il decesso del contribuente, gli eredi avevano aderito a una successiva disciplina di rivalutazione delle medesime partecipazioni e, sostenendo che ciò avesse determinato una duplicazione d'imposta, avevano chiesto all'Amministrazione il rimborso di quanto versato dal de cuius in occasione della prima rivalutazione. L'Agenzia aveva negato il rimborso; i contribuenti avevano ottenuto accoglimento in appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 5 della L. n. 448 del 2001 e dell'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, sostenendo che la scelta di rivalutare le partecipazioni non è ritrattabile e che il diritto al rimborso non spetta agli eredi che abbiano effettuato una seconda rivalutazione, perché il rimborso è previsto solo per il soggetto che ha eseguito entrambe le opzioni o comunque ha titolo diretto all'agevolazione; inoltre non si tratterebbe di errore materiale emendabile. I controricorrenti hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancato quesito di diritto e per asserito riesame del fatto, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per cassazione, osservando che il quesito di diritto non era richiesto dal modello processuale applicabile e che la censura sollevava una questione di diritto. Nel merito ha affermato che la precedente giurisprudenza e la circolare dell'Amministrazione richiamate dalla CTR riguardano l'ipotesi in cui sia il medesimo soggetto che ha effettuato la prima rivalutazione a procedere a una seconda rivalutazione, mentre nel caso di specie gli eredi avevano rivalutato nuovamente le partecipazioni dopo il decesso del dante causa e avevano chiesto il rimborso dell'imposta da questi versata in precedenza. In tale situazione, gli eredi non subentrano nel diritto al rimborso maturato dal de cuius, poiché con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria e un nuovo presupposto impositivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dall'Agenzia, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 38 D.P.R. n. 602/1973
richiamato come base della domanda di rimborso, ma ritenuto non applicabile nel senso preteso dai contribuenti nel caso di rimborso chiesto dagli eredi
art. 5 L. n. 448/2001
norma sulla rivalutazione delle partecipazioni; la Corte la interpreta nel senso che il diritto al rimborso non spetta agli eredi che abbiano operato una seconda rivalutazione dopo il decesso del primo titolare
art. 7 D.L. n. 70/2011
norma che ha riaperto i termini per la rivalutazione; la Corte distingue l'ipotesi della seconda rivalutazione effettuata dal medesimo soggetto da quella effettuata dagli eredi del dante causa
art. 7, comma 2, lett. ff), D.L. n. 70/2011
richiamato per la disciplina del rimborso/detrazione in caso di seconda rivalutazione, ma riferito dalla Corte al caso del medesimo contribuente che effettua entrambe le rivalutazioni
art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. n. 203/2005
richiamato come precedente riapertura dei termini per la rivalutazione effettuata dal de cuius
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
richiamato solo nella parte finale sulle spese, come base del regolamento delle spese processuali
Massime di principio
- Nel regime della rivalutazione fiscale delle partecipazioni, il diritto al rimborso dell'imposta già versata per una prima rivalutazione non può essere riconosciuto agli eredi del contribuente quando la seconda rivalutazione sia stata effettuata da costoro dopo il decesso del dante causa: il rimborso presuppone che la nuova rivalutazione sia compiuta dallo stesso soggetto che aveva versato la prima imposta.
- La disciplina che consente di detrarre o ottenere il rimborso dell'imposta già corrisposta in occasione di una precedente rivalutazione opera solo entro il medesimo rapporto soggettivo d'imposta e non comporta la trasmissione agli eredi di un autonomo diritto al rimborso non ancora sorto in capo al de cuius.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione basata sulla mancanza del quesito di diritto è infondata nel regime processuale in cui tale formalità non è richiesta; la censura è ammissibile quando investe una questione di diritto e non un nuovo esame del fatto.
- Quando, cassata la sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando o accogliendo direttamente la domanda originaria.
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