Cassazione Penale, Ordinanza n. 08058/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti e dichiarato estinto per prescrizione il reato di violazione della sorveglianza speciale. Il primo motivo investiva il capo A) e contestava la ricostruzione della destinazione della sostanza allo spaccio; il secondo motivo censurava l'applicazione della recidiva, sostenendo che essa incidesse sulla prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, la cui motivazione era completa, corretta e non illogica quanto agli indici della destinazione a spaccio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non devoluto specificamente con l'atto di appello, che vi aveva accennato solo in modo generico nel contesto della censura sulla pena, e comunque già affrontato incidentalmente dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti è quindi rimasta ferma, mentre per il capo relativo alla violazione della sorveglianza speciale era già intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
In caso di ricorso inammissibile seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. 309/1990
È il titolo di reato sotteso al capo A, relativo alla detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, confermato in appello e non scalfito dal ricorso.
violazione della sorveglianza speciale
Il capo B è stato dichiarato estinto per prescrizione nella sentenza impugnata; il ricorso non ha ottenuto alcuna modifica su tale punto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte e specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione di una censura non specificamente devoluta con l'atto di appello è inammissibile quando si risolva in una questione nuova non oggetto del devolutum, salvo che risulti comunque trattata dal giudice di merito.
- Ai fini della qualificazione della detenzione di stupefacenti come detenzione a fini di spaccio possono valorizzarsi, in modo convergente, plurimi indici fattuali quali quantità sequestrata, suddivisione in dosi, presenza di bilancino e appunti riconducibili ai clienti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →