Cassazione Penale, Sentenza n. 9252/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'inosservanza dell'art. 314 c.p. (peculato), sostenendo che la Corte di appello aveva illegittimamente riconosciuto la qualità di incaricato di pubblico servizio a Cannatà e qualificato le condotte come peculato. Il difensore ha argomentato che il ricorrente non era tesoriere né titolato a compiere le operazioni previste dalla convenzione tra la banca e il Comune; le condotte sarebbero invece più propriamente riconducibili a truffa, perché l'imputato si sarebbe appropriato di somme non già nella disponibilità della banca utilizzando artifici e raggiri (anche sostituendosi al direttore e usando le sue credenziali), e quindi, ove fosse truffa, parte dei fatti sarebbe stata soggetta a prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che i giudici di merito non avessero accertato con sufficiente chiarezza le specifiche condotte poste in essere per appropriarsi delle somme (quali documenti sottoscritti, firme di traenza o girata, modalità concrete di incasso, eventuali falsificazioni) e non avessero applicato correttamente i criteri oggettivo-funzionali per riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà svolgere gli accertamenti di fatto necessari e riallinearsi ai principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La norma disciplina il peculato; il ricorso sosteneva che non poteva essere applicata perché mancava la disponibilità del denaro per ragione dell'ufficio da parte dell'imputato
art. 357 cod. pen. (pubblico ufficiale)
la disciplina testuale richiede che "agli effetti della legge penale" il soggetto eserciti una funzione pubblica, caratterizzata da norme di diritto pubblico e da poteri autoritativi o certificativi
La Corte richiama il criterio oggettivo-funzionale: per riconoscere la qualità di pubblico ufficiale occorre valutare le mansioni concretamente svolte e la presenza dei poteri tipici della pubblica amministrazione
art. 358 cod. pen. (incaricato di un pubblico servizio)
La qualifica di incaricato di pubblico servizio si fonda anch'essa sul criterio oggettivo-funzionale; il servizio è pubblico quando è disciplinato formalmente da norme pubblicistiche e non quando l'attività è regolata in forma privatistica
legge 26 aprile 1990, n. 86
Rilevata come fonte che ha riformulato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio secondo il criterio oggettivo-funzionale, superando il riferimento al rapporto di dipendenza
Giurisprudenza di legittimità (principio sul confine tra peculato e truffa)
La Corte riafferma l'orientamento secondo cui il peculato si configura quando l'agente ha già il possesso o la disponibilità del bene per ragione del suo ufficio; la truffa quando l'agente, non avendo tale disponibilità, se la procura fraudolentemente con artifici o raggiri
Massime di principio
- Per distinguere peculato da truffa bisogna accertare se l'agente aveva previamente la disponibilità materiale o giuridica della somma: possesso/preesistente disponibilità → peculato; impossesso e acquisizione tramite artifici/raggiri → truffa.
- La qualificazione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si valuta secondo il criterio oggettivo-funzionale: occorre analizzare le mansioni concretamente svolte e la disciplina giuridica del servizio, non il mero rapporto di lavoro o il carattere pubblico dell'ente coinvolto.
- I giudici di merito devono descrivere con precisione le condotte materiali (documenti sottoscritti, firme apposte o falsificate, modalità di incasso, uso di credenziali altrui) perché solo da questi elementi può dipendere la corretta querela e qualificazione del reato.
- Se le condotte appaiono reato di truffa e non di peculato, può ricorrere il problema della prescrizione: la corretta qualificazione giuridica è quindi decisiva anche per l'operatività della prescrizione.
- In casi di convenzioni tra ente pubblico e intermediario privato (es. servizio di tesoreria), va verificata la disciplina pubblicistica delle operazioni e chi concretamente era legittimato a compiere atti dispositivi per stabilire la rilevanza penale pubblicistica dell'attività svolta.
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