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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parte, aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1998: contestavano l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, del meccanismo presuntivo di imputazione all'imponibile delle movimentazioni bancarie emerse su conti intestati ai soci e su conti di terzi (coniugi/figli) nonché l'erronea esclusione da parte della CTR di alcune operazioni (in particolare i prelevamenti dai conti dei soci e tutte le operazioni sui conti dei parenti). I motivi principali vertevano sulla illegittimità della presunzione applicata alle operazioni bancarie intestate ai soci/terzi e sul principio per cui versamenti e prelevamenti possano essere addebitati a ricavi solo se non risultino già contabilizzati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i molteplici profili di errore di diritto e vizi motivazionali della sentenza impugnata (motivazione generica e malgoverno dei principi sulla prova presuntiva). La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, perché decida nuovamente tenendo conto dei principi di diritto in tema di utilizzazione delle risultanze bancarie e regole sullo spostamento dell'onere della prova. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo il quale l'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci e, in presenza di ristretta compagine familiare o indizi di collegamento, anche dei conti di familiari; l'onere poi grava sul contribuente di fornire prova analitica e non generica dell'estraneità delle movimentazioni contestate.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Consente all'Amministrazione di utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari per l'accertamento presuntivo dei redditi; opera inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 7

    Autorizza l'acquisizione dei dati bancari relativi a rapporti con i clienti; la giurisprudenza interpreta la norma in senso ampio consentendo l'indagine anche su conti cointestati o intestati a terzi (es. coniuge/familiari) quando sussistono indizi di collegamento e commistione con l'attività del contribuente.

  • Articolo 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiama l'onere probatorio: una volta prodotte le risultanze bancarie come presunzione dall'Amministrazione, spetta al contribuente fornire prova precisa e analitica per ciascuna movimentazione che dimostri la non rilevanza fiscale.

  • Articolo 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione invocati: nn. 3,4,5)

    Usato come parametro per censurare violazione di legge, omissione o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistenti vizi motivazionali e di diritto nella sentenza impugnata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014

    Dichiarata l'incostituzionalità della presunzione relativa ai prelevamenti solo con riferimento ai lavoratori autonomi; la declaratoria non incide sulla legittimità dell'utilizzo di versamenti e prelevamenti con riguardo agli esercenti attività d'impresa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38

    Norma richiamata nel quadro delle regole sulla documentazione e sulle indagini fiscali; citata dalla parte ma in sentenza l'accento resta sulle norme che regolano l'accesso e la presunzione dalle movimentazioni bancarie.

Massime di principio

  • In società a ristretta base familiare (soprattutto società di persone) i movimenti bancari sui conti intestati ai soci e ai loro familiari possono essere presuntivamente imputati alla società quando sussistono indizi di sovrapposizione di interessi; tale utilizzo è legittimo salvo prova contraria.
  • La presunzione ricavabile dalle risultanze bancarie opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti con riferimento alle imprese: per le società l'accertamento su basi presuntive resta pienamente utilizzabile.
  • L'onere della prova si inverte: dopo l'utilizzo delle risultanze bancarie da parte dell'Amministrazione, il contribuente deve fornire una prova concreta e analitica, per singola movimentazione, dell'estraneità fiscale delle somme; prove generiche non sono sufficienti.
  • L'indagine può estendersi anche ai conti intestati a terzi (coniugi, figli, familiari) quando esistono elementi che giustificano il collegamento con l'impresa; la mera contitolarità non esclude l'operatività della presunzione.
  • La legittimità dell'uso degli elementi bancari non è subordinata necessariamente alla preventiva instaurazione del contraddittorio: gli elementi raccolti possono formare base della presunzione e imporre al contribuente la prova contraria.
  • In caso di decisione giudiziale parziale (accoglimento parziale degli atti impositivi), il giudice d'appello deve motivare in modo analitico e collegare le generalità dei principi ai singoli fatti contestati; motivazione generica o apodittica è vizio correggibile in cassazione.
  • Se si trovi in una situazione simile, il contribuente dovrebbe documentare, per ogni singola movimentazione rilevante, la causale e il riferimento contabile che ne dimostrino l'irrilevanza fiscale (es. fatture, registrazioni contabili, contratti, prove dell'utilizzo personale vs. d'impresa).

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