Cassazione Penale, Sentenza n. 1168/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 442 c.p.p., artt. 81 e 157 c.p.) per avere la Corte d'appello applicato la diminuzione processuale prevista dall'art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo alla pena complessivamente determinata per reati in continuazione (delitto + contravvenzione), anziché ridurre separatamente la pena del delitto di un terzo e l'aumento relativo alla contravvenzione di metà, come a suo avviso richiede la normativa e la giurisprudenza maggioritaria; inoltre era contestata la corretta determinazione della continuazione e del cumulo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, ha esaminato il contrasto giurisprudenziale e richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. va applicata distintamente (un terzo alla pena per i delitti e la metà alle pene per le contravvenzioni/ai relativi aumenti). È stato poi constatato che il reato contravvenzionale (capo B) si era estinto per prescrizione al 14/03/2023; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione prescritto ed ha eliminato la relativa porzione di pena (20 giorni di reclusione). Ha quindi rideterminato la pena per il residuo delitto (capo A) in 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 100 euro di multa (derivante dalla precedente determinazione: quattro mesi e 150 euro ridotti di un terzo per il rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Disciplina la diminuzione di pena per il rito abbreviato; novellato dalla legge n. 103/2017, prevede una riduzione di un terzo per i delitti e, per le contravvenzioni, una riduzione di metà. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale diminuzione di favore va applicata distintamente alle voci di pena quando ricorre continuazione tra delitto e contravvenzione
art. 81 cod. pen.
Principio del cumulo delle pene per reati in concorso/continuazione; utilizzato nella valutazione di come parametrizzare la pena complessiva e gli aumenti per i reati satellite
art. 157 cod. pen.
Richiamato nel ricorso relativo alla qualificazione dell'evento delittuoso (nella sentenza l'articolo è menzionato fra le norme contestate); la censura verteva anche sulla corretta applicazione delle norme penali sostanziali in relazione alla continuazione
art. 76 cod. pen.
Richiesto dalla Corte nella discussione sul cumulo delle pene concorrenti e sulla modalità di determinazione della pena complessiva in caso di continuazione tra reati di natura diversa
legge 23 giugno 2017 n. 103 (novellante art. 442 c.p.p.)
Ha modificato l'art. 442 c.p.p. introducendo la disciplina oggi applicata: la Corte ha considerato la modificazione normativa e la sua portata favorevole per l'imputato nel decidere sull'applicazione distinta della riduzione
art. 2, comma 4, cod. pen.
Richiamato in relazione alla retroattività della norma processuale più favorevole; la Corte ha confermato che la riduzione più favorevole può avere efficacia retroattiva salvo sentenza irrevocabile
Massime di principio
- Quando sussiste continuazione tra delitto e contravvenzione, la giurisprudenza maggioritaria impone di applicare la riduzione per il rito abbreviato distintamente: un terzo alla pena relativa ai delitti e la metà alle contravvenzioni (o agli aumenti relativi alle contravvenzioni), in quanto la norma che prevede la riduzione della metà per le contravvenzioni è norma di favore
- Se una porzione di pena riguarda un reato estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato ed eliminare la corrispondente quota di pena, con rideterminazione della pena residua
- La determinazione degli aumenti in caso di continuazione deve rispettare la natura delle pene dei reati satellite (se il reato-satellite è contravvenzione punita solo con ammenda, l'aumento va parametrato preservando il genere della pena), conformemente agli orientamenti delle Sezioni Unite
- La norma processuale più favorevole può trovare applicazione retroattiva se la sentenza non è irrevocabile; in presenza di contrasto interpretativo la questione può richiedere devoluzione al giudice d'appello o chiarimento da parte della Cassazione
- In situazioni analoghe, verificare sempre: a) se sussiste continuazione; b) la natura dei reati (delitto vs contravvenzione); c) eventuale prescrizione; d) se la riduzione per il rito è stata calcolata in modo separato o unitario, chiedendo rettifica quando la riduzione di favore per le contravvenzioni non sia stata applicata distintamente
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