Cassazione Penale, Sentenza n. 03926/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e per carenza di motivazione circa la destinazione alla cessione delle sostanze sequestrate. Il difensore ha dedotto che la droga (circa 20 g di cocaina e 0,85 g di marijuana) era per uso personale, richiamando certificazioni del Ser.t (18/01/2021) che attestavano consumo di cannabinoidi e alcol, la testimonianza difensiva che l'imputato aveva ripreso a fare uso dopo problemi familiari, il comportamento collaborativo durante la perquisizione e la lontananza temporale dei precedenti penali (anni 2000, 2003, 2006). Si lamentava inoltre che la Corte di appello avrebbe fondato la condanna in prevalenza sui trascorsi personali dell'imputato e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva valorizzato: il quantitativo di cocaina (circa 20 g), la presenza di diverse sostanze, il possesso di due bilancini di precisione, le condizioni economiche dell'imputato (operaio agricolo) e i precedenti per spaccio. La certificazione del Ser.t è stata considerata di data successiva ai fatti e non probante rispetto alla presenza di metaboliti della cocaina; il comportamento collaborativo durante il controllo non è stato ritenuto decisivo. Pertanto la statuizione di destinazione alla cessione è confermata e il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. (In precedenza, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in 1 anno di reclusione e euro 1.000 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.)
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte l'ha applicata ritenendo provata la destinazione alla cessione sulla base di una pluralità di indizi (quantitativo, strumenti per il confezionamento, tipi di sostanze, condizioni economiche, precedenti).
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (Dia, Rv. 229369)
Richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può riformare la valutazione dei fatti adeguatamente motivata dal giudice del merito salvo vizio logico-giuridico manifesto; conferma i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio si basa su una valutazione di elementi indiziari: quantitativo della sostanza, presenza di più tipologie di stupefacenti, strumenti idonei al confezionamento (bilancini, materiale d'imballaggio), condizioni economiche e modalità di giustificazione dell'acquisto.
- Documentazione sanitaria o certificazioni che attestano un consumo personale hanno maggiore valore probatorio se riferite a un periodo vicino ai fatti e, per sostanze specifiche (es. cocaina), se indicano la presenza di metaboliti corrispondenti; certificazioni successive o generiche (solo cannabinoidi/alcol) possono essere ritenute non decisive.
- Precedenti penali, anche se risalenti, possono essere valorizzati come elemento contestuale nella valutazione complessiva della destinazione alla cessione, ma non sono necessariamente decisivi da soli.
- Il comportamento collaborativo dell'imputato al momento del controllo non esclude automaticamente l'esistenza dell'elemento psicologico del reato; è solo uno dei fattori da valutare nel complesso.
- Se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica, la Corte di cassazione non riesamina i fatti: la rivalutazione probatoria completa spetta al merito e la censura in cassazione può avere successo solo per vizi di legge o mancanza/contraddittorietà della motivazione.
- In difesa, per sostenere la tesi dell'uso personale è utile fornire prove contestuali e tempestive (analisi tossicologiche tempestive, documentazione sanitaria coeva, giustificativi economici dell'acquisto) e cercare di contrastare la portata probatoria degli indici utilizzati per la destinazione allo spaccio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03840/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03841/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03842/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03843/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03844/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03846/2026 del 30/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →