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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03926/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e per carenza di motivazione circa la destinazione alla cessione delle sostanze sequestrate. Il difensore ha dedotto che la droga (circa 20 g di cocaina e 0,85 g di marijuana) era per uso personale, richiamando certificazioni del Ser.t (18/01/2021) che attestavano consumo di cannabinoidi e alcol, la testimonianza difensiva che l'imputato aveva ripreso a fare uso dopo problemi familiari, il comportamento collaborativo durante la perquisizione e la lontananza temporale dei precedenti penali (anni 2000, 2003, 2006). Si lamentava inoltre che la Corte di appello avrebbe fondato la condanna in prevalenza sui trascorsi personali dell'imputato e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che aveva valorizzato: il quantitativo di cocaina (circa 20 g), la presenza di diverse sostanze, il possesso di due bilancini di precisione, le condizioni economiche dell'imputato (operaio agricolo) e i precedenti per spaccio. La certificazione del Ser.t è stata considerata di data successiva ai fatti e non probante rispetto alla presenza di metaboliti della cocaina; il comportamento collaborativo durante il controllo non è stato ritenuto decisivo. Pertanto la statuizione di destinazione alla cessione è confermata e il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. (In precedenza, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in 1 anno di reclusione e euro 1.000 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.)

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte l'ha applicata ritenendo provata la destinazione alla cessione sulla base di una pluralità di indizi (quantitativo, strumenti per il confezionamento, tipi di sostanze, condizioni economiche, precedenti).

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 (Dia, Rv. 229369)

    Richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può riformare la valutazione dei fatti adeguatamente motivata dal giudice del merito salvo vizio logico-giuridico manifesto; conferma i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La distinzione tra detenzione per uso personale e per spaccio si basa su una valutazione di elementi indiziari: quantitativo della sostanza, presenza di più tipologie di stupefacenti, strumenti idonei al confezionamento (bilancini, materiale d'imballaggio), condizioni economiche e modalità di giustificazione dell'acquisto.
  • Documentazione sanitaria o certificazioni che attestano un consumo personale hanno maggiore valore probatorio se riferite a un periodo vicino ai fatti e, per sostanze specifiche (es. cocaina), se indicano la presenza di metaboliti corrispondenti; certificazioni successive o generiche (solo cannabinoidi/alcol) possono essere ritenute non decisive.
  • Precedenti penali, anche se risalenti, possono essere valorizzati come elemento contestuale nella valutazione complessiva della destinazione alla cessione, ma non sono necessariamente decisivi da soli.
  • Il comportamento collaborativo dell'imputato al momento del controllo non esclude automaticamente l'esistenza dell'elemento psicologico del reato; è solo uno dei fattori da valutare nel complesso.
  • Se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica, la Corte di cassazione non riesamina i fatti: la rivalutazione probatoria completa spetta al merito e la censura in cassazione può avere successo solo per vizi di legge o mancanza/contraddittorietà della motivazione.
  • In difesa, per sostenere la tesi dell'uso personale è utile fornire prove contestuali e tempestive (analisi tossicologiche tempestive, documentazione sanitaria coeva, giustificativi economici dell'acquisto) e cercare di contrastare la portata probatoria degli indici utilizzati per la destinazione allo spaccio.

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