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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando un unico motivo con cui, congiuntamente, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 337 e 341-bis c.p. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione su tali punti. Ha inoltre censurato, con un secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha qualificato entrambe le doglianze come generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del merito, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettando violazioni di legge e vizio motivazionale, in realtà contestava l'apprezzamento delle prove svolto dai giudici di merito e chiedeva una rivalutazione del fatto. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, in quanto generico e comunque diretto a sollecitare un nuovo esame di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma richiamata dal ricorrente come oggetto della censura, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo perché volto alla rivalutazione del fatto

  • art. 341-bis c.p.

    norma richiamata dal ricorrente come oggetto della censura, ma la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale, dichiarando il motivo inammissibile per genericità e richiesta di nuovo giudizio sul merito

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla deduzione dei vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ribadisce che tali censure non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 591 c.p.p.

    base logica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione della genericità dei motivi e della loro inidoneità a devolvere questioni di legittimità effettive

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente nella doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte non affronta il merito della valutazione, reputando il motivo inammissibile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche dell'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, senza indicare specifiche illogicità o violazioni giuridiche effettivamente devolvibili alla Corte di cassazione.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è inammissibile quando si risolve in una mera sollecitazione a un nuovo esame discrezionale dei medesimi profili già valutati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso non confronta puntualmente la motivazione impugnata ma si limita a reiterare una diversa lettura dei fatti, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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