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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19969/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di capitali, l'Ufficio rettificava in aumento il reddito d'impresa della società per l'anno d'imposta 2010 e, in via conseguenziale, emetteva avviso di accertamento IRPEF nei confronti della socia, assumendo la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati in presenza di società a ristretta base partecipativa. La contribuente impugnava l'atto sostenendo di essere solo una partecipante formale e di essere estranea alla gestione societaria, indicando come effettivo dominus il padre; deduceva inoltre l'assenza di movimentazioni sui propri conti correnti e valorizzava elementi tratti anche da atti del procedimento penale a carico del padre. Nel ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione di norme tributarie e civilistiche sulla presunzione e sull'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sulla doglianza di difetto di motivazione dell'avviso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi processuali sul vizio di motivazione e sull'omessa pronuncia, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e alla rivalutazione del merito, e ha dichiarato inammissibile il secondo per la presenza di doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza della CTR, pur sintetica, superasse il "minimo costituzionale" ed escludesse il vizio di motivazione apparente; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia perché il rigetto dell'appello implicava il rigetto anche della censura sul difetto di motivazione dell'avviso. Quanto ai motivi sostanziali, ha affermato che la censura sulla non applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tendeva in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento probatorio compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione. Ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, la disciplina dell'onere della prova non esclude il ricorso alle presunzioni semplici e che la regola della doppia conforme limita il sindacato sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Delimita i motivi di ricorso dedotti; il n. 5 è oggi ristretto al sindacato sul solo minimo costituzionale della motivazione, mentre il n. 4 copre nullità come motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 37 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero l'accertamento e l'onere probatorio.

  • art. 44, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione del reddito di partecipazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione, salvo presunzioni legali che impongano al contribuente la prova contraria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Consentono l'uso delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche nel processo tributario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa impositiva.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è ravvisabile solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Corrispondente, nel processo tributario, al requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte afferma che non esclude l'applicabilità delle presunzioni legali già previste dalla normativa tributaria sostanziale e non elimina il ricorso alle presunzioni semplici.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, limita il ricorso per cassazione, quanto al vizio motivazionale, nei termini previsti dal combinato disposto con l'art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Consente l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    Richiamato per ribadire il principio di irretroattività della legge, in difetto di espressa previsione contraria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa può operare quando il quadro indiziario sia tale da sorreggerla e il contribuente non offra una prova contraria idonea a dimostrare la propria estraneità alla gestione o la mancata percezione degli utili.
  • La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente in cassazione solo il controllo sul rispetto del minimo costituzionale della motivazione; non sono più deducibili insufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione, né è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione; il vizio deve emergere dal testo della sentenza, non dal confronto con le risultanze processuali.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di rigetto su un capo di domanda o su un appello comporti logicamente il rigetto implicito delle questioni subordinate o comunque presupposte.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel processo tributario, la disciplina introdotta dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 non esclude il ricorso alle presunzioni semplici e non altera il principio secondo cui la prova della pretesa grava sull'Amministrazione, ferma la persistente efficacia delle presunzioni legali sostanziali che trasferiscono sul contribuente l'onere della prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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