Sentenza n. 8843/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento con cui l’Ambasciata italiana di New Delhi ha respinto la domanda del ricorrente di visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata italiana di New Delhi del visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata italiana a New Delhi aveva respinto la sua domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il Ministero resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, in via principale, la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’Ambasciata aveva rilasciato al ricorrente il visto richiesto.
La decisione
Il TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza. Ha rilevato che il sopravvenuto rilascio del visto per lavoro subordinato aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. L’eccezione relativa alla procura non è stata definita come causa di inammissibilità del ricorso, ma ha inciso sulla regolazione delle spese: il TAR ha compensato integralmente le spese, osservando che il ricorrente non aveva prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere in Italia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il sopravvenuto pieno soddisfacimento della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale definizione.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con il ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento sostanziale dell’interesse azionato, non il semplice venir meno dell’interesse alla decisione per ragioni diverse.
- La mancanza di legalizzazione o apostille della procura alle liti può giustificare la compensazione delle spese processuali quando la procura non possieda i requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano, anche se il giudizio è definito per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
Come è indicizzato
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