Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1058/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Dirigente scolastico -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS-, con cui è stata negata la costituzione di una cattedra in organico di diritto nell’area FIATI (Clarinetto + Musica d’insieme), previo accertamento dell’illegittimità dell’assetto di organico mantenuto dall’Amministrazione resistente nell’area FIATI, fondato sulla reiterazione di spezzoni orari e supplenze su fabbisogno strutturale, in violazione dell’art. 19 del D.P.R. 81/2009, dell’art. 7 del D.P.R. 89/2010 e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; - di ogni atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso e/o collegato e/o conseguenziale a quello impugnato, quand'anche non comunicato al ricorrente e/o dal medesimo non conosciuto e con ordine all’Amministrazione resistente di riesaminare la posizione del ricorrente e la determinazione dell’organico dell’area FIATI, adottando i conseguenti provvedimenti conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla riconduzione in organico di diritto del fabbisogno strutturalmente accertato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20 luglio 2026: - del provvedimento di determinazione dell’organico dell’a.s. 2026/2027 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Savona, come risultante dal prospetto RSS7 del 13/05/2026, nella parte in cui è stata costituita la cattedra -OMISSIS- quale posto intero con 2 ore residue, atto conosciuto dal ricorrente soltanto in data -OMISSIS- all’atto della ricezione dell’ostensione documentale eseguita dall’UST Savona in esecuzione della sentenza TAR Liguria n.-OMISSIS-; - della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 29/05/2026, con cui è stato notificato al ricorrente il mancato movimento di mobilità per l’a.s. 2026/2027, quale effetto diretto dell’illegittima determinazione dell’organico dell’area FIATI e della mancata costituzione della cattedra AC55; - della determinazione della -OMISSIS-, conosciuta dal ricorrente in pari data, nella parte in cui afferma l’inesistenza di istruttoria, di ripartizioni orarie, di interlocuzioni tra Liceo e UST e di basi informative utilizzate per la definizione dell’organico FIATI 2026/2027, negando la possibilità stessa di ricostruire il procedimento amministrativo; ove occorra - della relazione del -OMISSIS-, conosciuta dal ricorrente in data -OMISSIS-, nella parte in cui descrive una programmazione SIDI fondata su input del Liceo, colloqui informali, richieste di variazione e autorizzazioni dell’UST, delineando un procedimento amministrativo non automatizzato e in evidente contraddizione con quanto dichiarato dalla Commissaria ad acta; nonché di tutti gli atti specificamente indicati nell’epigrafe del ricorso principale che qui si intendono integralmente riportati e ritrascritti;

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di costituzione di una cattedra in organico di diritto nell'area FIATI presso un liceo musicale, nonché determinazione dell'organico per l'anno scolastico 2026/2027 e mancato movimento di mobilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del dirigente scolastico alla costituzione di una cattedra in organico di diritto nell'area FIATI, sostenendo che l'amministrazione avrebbe mantenuto un assetto fondato sulla reiterazione di spezzoni orari e supplenze, pur in presenza di un fabbisogno strutturale. Ha dedotto la violazione dell'art. 19 del d.P.R. 81/2009, dell'art. 7 del d.P.R. 89/2010 e dei principi di buon andamento e imparzialità, chiedendo anche il riesame della determinazione dell'organico. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dell'organico dell'anno scolastico 2026/2027, nella parte relativa alla costituzione di una cattedra con due ore residue, il mancato movimento di mobilità comunicato dal Ministero e ulteriori atti e relazioni concernenti l'istruttoria e le modalità di formazione dell'organico. Il ricorrente sostiene che il mancato riconoscimento della cattedra abbia inciso direttamente sulla possibilità di ottenere un trasferimento e di aspirare a un impiego di ruolo. Il Collegio, tuttavia, non ha ancora delibato nel merito né ha definito la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, ai fini della decisione cautelare, la memoria depositata dal Ministero il 7 settembre 2026, perché tardiva rispetto alla camera di consiglio del 9 settembre 2026. Ha quindi ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per una compiuta valutazione dei presupposti della cautela, chiedendo all'amministrazione di depositare entro il 30 settembre 2026 una relazione, eventualmente corredata da documenti, sulla posizione lavorativa del ricorrente per l'anno scolastico 2026/2027 e sulla sede indicata nella domanda di mobilità cui era stato dato riscontro il 29 maggio 2026. Il ricorrente potrà prendere posizione sulla relazione e sui documenti nei termini ordinari a difesa. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026; non sono stati ancora valutati in via definitiva né il fumus boni iuris né il periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 81/2009

    Norma indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato nella determinazione dell'organico e nella mancata costituzione della cattedra.

  • art. 7 d.P.R. 89/2010

    Norma indicata dal ricorrente quale ulteriore parametro di legittimità dell'assetto dell'organico nell'area FIATI.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, il giudice non dispone di elementi sufficienti per valutare compiutamente la posizione lavorativa del ricorrente e l'attualità del pregiudizio, può disporre un'apposita relazione dell'amministrazione, eventualmente corredata da documenti, e rinviare la trattazione dell'istanza cautelare.
  • La relazione istruttoria richiesta all'amministrazione deve indicare in modo circostanziato la situazione rilevante ai fini della cautela e può riguardare anche la sede richiesta dal ricorrente e gli effetti concreti dell'atto impugnato sulla sua posizione.
  • Una memoria depositata tardivamente rispetto alla camera di consiglio non è utilizzabile ai fini della decisione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMobilità, trasferimenti e comandiIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.