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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8537/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva concesso la detenzione domiciliare, rigettato l'affidamento in prova e dichiarato non luogo a provvedere sulla semilibertà. Il ricorso in Cassazione si articolava in tre motivi: 1) eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, poiché il ricorrente risiede in un territorio di competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce; 2) richiesta di rimessione in termine per proporre l'eccezione di incompetenza, per legittimo impedimento del difensore (con istanza del 10/03/2022) che non avrebbe potuto formulare l'eccezione nell'udienza del 13/04/2022; 3) domanda che, se non fosse decidibile per residenza o domicilio, la competenza spettasse comunque al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento esecutivo (Tribunale di sorveglianza di Foggia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per decadenza, poiché l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere proposta entro la fase di controllo della costituzione delle parti (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e non fu proposto alcun rilievo in tal senso. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la richiesta di differimento dell'udienza del 10/03/2022 risultava generica e priva degli elementi richiesti (prevalenza dell'impegno e impossibilità di delegare), mentre la richiesta subordinata di trattare la causa in tarda mattinata fu accolta e il procedimento fu trattato dalle ore 12.11; quindi non sussisteva legittimo impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termine. Il terzo motivo è stato assorbito in ragione dell'esito dei primi due. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisando la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al motivo di impugnazione, ma la Corte ha ritenuto non risolutiva la questione in presenza della decadenza prevista dall'art. 21 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle censure mosse in cassazione; la Corte, tuttavia, ha pronunciato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3.

  • art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma fondamentale: l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta, a pena di decadenza, nella fase di controllo della costituzione delle parti; applicata al procedimento di sorveglianza per escludere la rilevabilità tardiva dell'incompetenza territoriale.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di requisiti formali e/o per decadenza delle eccezioni processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per l'impugnazione incolpevolmente o colpevolmente infondata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la misura sanzionatoria alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020)

    Precedente richiamato che conferma l'applicazione dell'art. 21, comma 2, c.p.p. anche nei procedimenti di sorveglianza, sulla decadenza dell'eccezione di incompetenza territoriale se non tempestivamente proposta.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale in procedimenti di sorveglianza deve essere proposta tempestivamente nella fase di controllo della costituzione delle parti (art. 21, comma 2 c.p.p.); in mancanza si perde il diritto di farla valere.
  • Il legittimo impedimento del difensore va documentato in modo preciso: è necessario indicare la prevalenza dell'impegno concomitante e l'impossibilità di delegare; semplici affermazioni non sono sufficienti.
  • Se il giudice accoglie misure organizzative (es. trattamento della causa in tarda mattinata) e il procedimento viene celebrato, è difficile poi ottenere la rimessione in termine per mancata eccezione se non sussistono elementi concreti di impedimento.
  • Questioni di competenza basate su elementi alternativi (residenza, domicilio, ovvero giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento esecutivo) possono risultare assorbite se l'eccezione procedurale principale è decaduta.
  • In Cassazione le carenze procedurali (decadenze, mancanza di eccezioni) possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie qualora si ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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