Sentenza n. 2130/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n.-OMISSIS- presentata in data 17 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il mancato esercizio del potere. Il termine massimo per provvedere, individuato dal Collegio in 120 giorni sulla base dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 15 agosto 2025. Il ritardo è stato ricondotto dall'Amministrazione all'elevatissimo numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla gravità delle conseguenze di eventuali errori, ma tali circostanze erano già state esaminate dal TAR in contenziosi analoghi e non sono state ritenute sufficienti a giustificare l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio. Il Collegio ha rilevato che il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento nonostante fosse decorso il termine massimo previsto per provvedere. La mole eccezionale delle pratiche, la complessità della materia e la necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti non eliminano l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero è stato ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione stabilisce il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale; nel caso concreto il TAR lo ha quantificato complessivamente in 120 giorni e ne ha constatato la scadenza il 15 agosto 2025.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito in l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo relativo alla materia del riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto attuativo dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
Massime di principio
- La scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso; l'elevato numero di pratiche, la complessità della materia e la rilevanza degli interessi coinvolti non giustificano, di per sé, il protrarsi indefinito dell'inerzia.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito in relazione alle concrete difficoltà organizzative e alla mole del contenzioso, senza sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare il provvedimento entro un ulteriore termine assegnato dal giudice.
- Il termine per provvedere nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali decorre secondo il meccanismo previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007 e, nel caso esaminato, è stato considerato complessivamente pari a 120 giorni.
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