Regolamento (UE) 2018/1865
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del propiconazolo, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, dopo la valutazione negativa emersa nel procedimento di rinnovo. La Commissione modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la voce relativa alla sostanza dall'elenco delle sostanze approvate. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza, con scadenza massima al 19 marzo 2020.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva propiconazolo e, per effetto riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Ha portata generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; disciplina il mancato rinnovo dell'approvazione, la rimozione del propiconazolo dall'elenco UE delle sostanze attive approvate, la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti tale sostanza e l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri. Non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione del propiconazolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione riguarda il propiconazolo, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, e conclude negativamente la procedura di rinnovo dell'approvazione. La decisione è adottata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 1, e tiene conto delle conclusioni scientifiche dell'EFSA e degli elementi emersi nel procedimento di riesame.
Contesto valutativo e ragioni del mancato rinnovo
La sostanza era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; la sua approvazione, come riportata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, era in scadenza il 31 gennaio 2019, data poi prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/84. Nel procedimento di rinnovo, il richiedente ha presentato i dossier richiesti e l'EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni alla Commissione il 14 giugno 2017.
Le criticità rilevanti richiamate dal regolamento sono molteplici:
- classificazione del propiconazolo come tossico per la riproduzione, categoria 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1480;
- impossibilità di confermare i livelli massimi di residui per prodotti vegetali e animali, per mancanza di dati sui metaboliti rilevanti e sulla loro tossicità;
- rischio di contaminazione delle acque sotterranee, con previsione di superamento del valore parametrico di 0,1 μg/L per il metabolita NOA436613 e, in diversi scenari, per altri metaboliti;
- evidenze di effetti tossici sugli organi endocrini e insufficienza dei dati per completare la valutazione di interferenza endocrina;
- impossibilità di completare pienamente la valutazione del rischio per i consumatori attraverso l'alimentazione.
Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che non è possibile concedere il rinnovo, poiché non risultano soddisfatti i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, inclusi i requisiti pertinenti dell'allegato II, punto 3.6.4.
Effetti sull'elenco UE delle sostanze approvate
Per coerenza con il mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La voce relativa al propiconazolo viene soppressa dalla parte A dell'allegato.
Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propiconazolo entro il 19 giugno 2019. È inoltre previsto che, qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso sia il più breve possibile e non oltre il 19 marzo 2020.
Ulteriori precisazioni applicative
Il regolamento precisa che la decisione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del propiconazolo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva propiconazolo non è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione dell'articolo 4 risultino soddisfatti per uno o più usi rappresentativi.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata mediante soppressione della riga 58 relativa al propiconazolo.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propiconazolo entro il 19 giugno 2019.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, scadere entro il 19 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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