Regolamento (UE) 2018/1860
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro uniforme per inserire nel SIS le segnalazioni di rimpatrio relative ai cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente, con l’obiettivo di migliorare l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e il monitoraggio della partenza effettiva. Stabilisce quali dati possono essere registrati, quali autorità possono accedere alle segnalazioni, e come devono svolgersi gli scambi informativi tra Stati membri. Prevede inoltre regole specifiche su cancellazione delle segnalazioni, consultazioni preventive, statistiche e trasferimenti verso paesi terzi, nel rispetto del non-respingimento e della disciplina UE sulla protezione dei dati.
Disciplina l’inserimento e il trattamento nel SIS delle segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi destinatari di decisioni di rimpatrio, nonché lo scambio di informazioni supplementari tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che utilizzano il sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861, con riguardo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un’autorità amministrativa o giudiziaria. Riguarda anche lo scambio di informazioni supplementari tra Stati membri tramite gli uffici SIRENE, le consultazioni preventive e successive connesse a permessi di soggiorno o visti per soggiorno di lunga durata, l’accesso di Europol e di determinate squadre della guardia di frontiera e costiera europea, nonché i trasferimenti di dati verso paesi terzi ai fini del rimpatrio. Sono espressamente richiamate le esclusioni e le cautele derivanti dal diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali, non-respingimento e protezione internazionale; il regolamento non si applica alla Danimarca, al Regno Unito e all’Irlanda, mentre per altri Stati associati o aderenti all’acquis di Schengen opera secondo i relativi accordi e atti di adesione.
Regolamento (UE) 2018/1860 sul sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Il regolamento istituisce nel SIS un meccanismo specifico per le segnalazioni di rimpatrio, volto a rendere più efficace l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri nei confronti di cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente. Il testo si colloca nel quadro della direttiva 2008/115/CE e del pacchetto SIS del 2018, con l’obiettivo dichiarato di accrescere il tasso di rimpatrio, prevenire movimenti secondari e rafforzare la cooperazione tra autorità nazionali, nel rispetto del principio di non-respingimento e dei diritti fondamentali.
Ambito e finalità del sistema
Il regolamento disciplina le condizioni e le procedure per l’inserimento e il trattamento nel SIS delle segnalazioni riguardanti persone destinatarie di una decisione di rimpatrio, nonché lo scambio di informazioni supplementari tra Stati membri. La segnalazione nel SIS non costituisce, di per sé, una determinazione dello status giuridico della persona nel territorio degli Stati membri diversi da quello che ha inserito la segnalazione. Rimane ferma l’applicazione della direttiva 2008/115/CE e degli obblighi internazionali e dell’Unione in materia di protezione internazionale.
Inserimento della segnalazione e contenuto informativo
La regola generale è l’inserimento immediato della segnalazione nel SIS dopo l’adozione della decisione di rimpatrio. Gli Stati membri possono tuttavia non inserire la segnalazione quando la persona è trattenuta in attesa di allontanamento oppure quando la decisione è emessa alla frontiera esterna ed è eseguita immediatamente. Il regolamento impone inoltre la registrazione tempestiva del termine per la partenza volontaria, delle sue proroghe e di ogni sospensione o rinvio dell’esecuzione, anche a seguito di ricorso.
Le categorie di dati inseribili sono elencate in modo tassativo dall’articolo 4 e comprendono i dati identificativi, le cittadinanze, l’autorità che ha emesso la segnalazione, il riferimento alla decisione, l’azione da intraprendere in caso di hit, i documenti di identificazione, fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici. Il testo distingue i dati minimi necessari per l’inserimento da quelli facoltativi ma comunque inseribili se disponibili. In particolare, i dati biometrici sono considerati centrali per l’identificazione affidabile della persona.
Scambio di informazioni supplementari e gestione operativa
Lo scambio di informazioni supplementari avviene tramite gli uffici SIRENE. Il regolamento prevede una serie di meccanismi operativi per gestire i riscontri positivi, sia in uscita dalle frontiere esterne sia in ingresso, e per coordinare la risposta degli Stati membri quando la persona sia già titolare, o stia per ottenere, un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro.
In caso di uscita dal territorio dell’Unione attraverso una frontiera esterna, lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante l’identificazione della persona, il luogo e l’ora della verifica, l’uscita dal territorio e, se del caso, l’allontanamento. Ricevuta la conferma del rimpatrio, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio. In caso di ingresso attraverso le frontiere esterne, se la decisione è accompagnata da un divieto d’ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante, che cancella la segnalazione e inserisce quella ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno; in assenza di divieto d’ingresso, la segnalazione viene semplicemente cancellata.
Consultazioni preventive e successive
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 introducono un regime di consultazione obbligatoria tra Stati membri per evitare conflitti tra decisioni di rimpatrio e titoli di soggiorno validi rilasciati da altri Stati membri. Prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto di lungo periodo, lo Stato membro di rilascio consulta quello segnalante; la risposta deve arrivare entro 10 giorni di calendario e il silenzio vale come assenza di opposizione. La decisione finale resta comunque allo Stato membro di rilascio.
Prima dell’inserimento di una segnalazione di rimpatrio, se la persona è titolare di un titolo valido rilasciato da un altro Stato membro, lo Stato che ha adottato la decisione di rimpatrio deve informare lo Stato di rilascio, che valuta se vi siano motivi per revocare il titolo; la risposta deve arrivare entro 14 giorni, prorogabili eccezionalmente di altri 12 giorni. Dopo l’inserimento della segnalazione, se emerge l’esistenza di un titolo valido rilasciato da un altro Stato membro, il segnalante può revocare la decisione o, se la mantiene, attivare la consultazione successiva. L’articolo 12 disciplina il caso in cui il soggetto sia titolare di un titolo valido e venga rintracciato tramite hit: in tal caso si attiva la procedura dell’articolo 11.
Cancellazione, durata e statistiche
Le segnalazioni devono essere cancellate quando la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, quando la persona dimostra di avere lasciato il territorio dello Stato membro in conformità alla decisione, oppure quando acquista la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano della libera circolazione. Il testo si coordina con il regolamento (UE) 2018/1861 anche per quanto riguarda il riesame e la cancellazione automatica alla scadenza dei termini previsti.
Eu-LISA è incaricata di produrre statistiche giornaliere, mensili e annuali sul numero di segnalazioni di rimpatrio, sulle notifiche di scadenza del termine per la partenza volontaria, sulle cancellazioni e sui rimpatri confermati. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere statistiche annuali sugli scambi di informazioni e sui casi di mancato rispetto dei termini procedurali. Le statistiche non devono contenere dati personali.
Accesso ai dati, Europol e guardia di frontiera e costiera
L’accesso alle segnalazioni è riservato alle autorità nazionali competenti indicate nel regolamento (UE) 2018/1861. Europol può consultare i dati nell’ambito del proprio mandato, in particolare per contrastare il traffico di migranti e il favoreggiamento della migrazione irregolare. Anche i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea dispiegate a livello operativo possono accedere ai dati tramite l’interfaccia tecnica collegata al SIS centrale, nei limiti dei rispettivi mandati e per le finalità di controllo di frontiera, sorveglianza di frontiera e operazioni di rimpatrio.
Trasferimenti verso paesi terzi e garanzie in materia di protezione dei dati
Il regolamento introduce una deroga mirata alla disciplina generale del regolamento (UE) 2018/1861 e consente, con il consenso dello Stato membro, il trasferimento verso paesi terzi di specifiche categorie di dati personali e delle informazioni supplementari, ma solo per identificare il cittadino di paese terzo e ottenere documenti di identità o di viaggio in vista del rimpatrio. Il trasferimento deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679, il diritto nazionale e gli accordi di riammissione, e resta soggetto al controllo delle autorità di controllo indipendenti. Non è consentita la messa a disposizione dei dati verso paesi terzi quando l’esecuzione del rimpatrio sia sospesa o rinviata per motivi collegati al non-respingimento.
Applicazione nel sistema SIS e coordinamento con il regolamento (UE) 2018/1861
L’articolo 19 prevede che, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal regolamento, si applichino le norme del regolamento (UE) 2018/1861 su inserimento, trattamento, aggiornamento, accesso, riesame, protezione dei dati, responsabilità, monitoraggio e statistiche. Ciò conferma che il nuovo atto non sostituisce il quadro generale SIS, ma introduce una disciplina settoriale specifica per il rimpatrio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861. Il sistema è pertanto operativo solo a partire dal momento fissato a livello unionale per l’avvio della nuova architettura SIS.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: condizioni e procedure per l’inserimento e il trattamento delle segnalazioni nel SIS e per lo scambio di informazioni supplementari. L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2008/115/CE e del regolamento (UE) 2018/1861 per nozioni chiave come rimpatrio, decisione di rimpatrio, segnalazione, informazioni supplementari, Stato membro segnalante, di rilascio e di esecuzione.
Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio
L’articolo 3 impone l’inserimento immediato nel SIS di una segnalazione dopo l’emissione della decisione di rimpatrio. Sono previste deroghe facoltative quando la persona è trattenuta in attesa di allontanamento o quando la decisione è emessa alla frontiera esterna ed eseguita immediatamente. Devono essere registrati senza indugio il termine per la partenza volontaria, eventuali proroghe, nonché la sospensione o il rinvio dell’esecuzione.
Categorie di dati registrabili
L’articolo 4 elenca tassativamente i dati inseribili nella segnalazione: dati identificativi, cittadinanze, elementi di rischio o pericolosità, autorità emittente, riferimento alla decisione, azione da intraprendere in caso di hit, collegamenti con altre segnalazioni, presenza di divieto d’ingresso, dati dei documenti, fotografie, immagini del volto, impronte digitali e copia dei documenti. Il minimo indispensabile per l’inserimento è limitato ai dati essenziali indicati all’articolo 4, paragrafo 2. Le impronte digitali possono includere impronte piane e rollate, o impronte palmari in casi specifici.
Scambio di informazioni supplementari e ruolo dell’ufficio SIRENE
L’articolo 5 attribuisce all’ufficio SIRENE la gestione dello scambio di tutte le informazioni supplementari relative alle segnalazioni di rimpatrio, in conformità agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1861.
Riscontro positivo alle frontiere esterne e conferma del rimpatrio
L’articolo 6 disciplina gli hit in uscita alle frontiere esterne: lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante l’identificazione della persona, luogo e ora della verifica, l’uscita dal territorio e, se del caso, l’allontanamento. Ricevuta la conferma del rimpatrio, lo Stato membro segnalante cancella senza indugio la segnalazione e, se necessario, inserisce una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Gli Stati membri trasmettono a eu-LISA statistiche trimestrali sui rimpatri confermati.
Inosservanza del termine per la partenza volontaria
L’articolo 7 prevede che, alla scadenza del termine per la partenza volontaria, il CS-SIS notifichi automaticamente lo Stato membro segnalante. In caso di hit, lo Stato membro di esecuzione deve contattare immediatamente lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per concordare le misure da adottare.
Riscontro positivo in ingresso alle frontiere esterne
L’articolo 8 disciplina il caso in cui il cittadino di paese terzo entri nell’Unione attraverso una frontiera esterna. Se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d’ingresso, lo Stato membro di esecuzione informa immediatamente lo Stato membro segnalante, che cancella la segnalazione e inserisce quella ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Se non vi è divieto d’ingresso, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio. La decisione sull’ingresso resta disciplinata dal codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399).
Consultazioni preventive e successive su permessi di soggiorno e visti di lungo periodo
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano le consultazioni tra Stati membri quando il cittadino interessato ha o sta per ottenere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Prima del rilascio o della proroga, lo Stato membro di rilascio consulta quello segnalante; quest’ultimo risponde entro 10 giorni di calendario e il silenzio equivale a non opposizione, con decisione finale comunque rimessa allo Stato membro di rilascio. Prima dell’inserimento di una segnalazione, se il soggetto ha un titolo valido rilasciato da altro Stato membro, il rilascio/possesso del titolo deve essere valutato nel corso della consultazione, con risposta entro 14 giorni prorogabili eccezionalmente di altri 12 giorni. Dopo l’inserimento, se emerge un titolo valido rilasciato da altro Stato membro, lo Stato membro segnalante può revocare la decisione o mantenere la segnalazione, attivando la procedura di consultazione. L’articolo 12 regola il caso di hit su persona titolare di titolo valido e rinvia alla procedura di cui all’articolo 11.
Cancellazione delle segnalazioni
L’articolo 14 prevede la cancellazione delle segnalazioni oltre ai casi già previsti, quando la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, oppure quando il cittadino prova di avere lasciato il territorio dello Stato membro conformemente alla decisione. La segnalazione va cancellata anche quando la persona acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano della libera circolazione.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
L’articolo 15 consente, in deroga all’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1861, il trasferimento o la messa a disposizione di specifiche categorie di dati personali e delle relative informazioni supplementari a un paese terzo, con l’accordo dello Stato membro, solo per l’identificazione della persona e il rilascio di documenti di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio. Il trasferimento deve rispettare il capo V del regolamento (UE) 2016/679, il diritto nazionale e gli eventuali accordi di riammissione; è inoltre escluso quando l’esecuzione del rimpatrio è sospesa o rinviata per ragioni connesse al non-respingimento.
Statistiche, accesso ai dati e valutazione
L’articolo 16 impone a eu-LISA la pubblicazione di statistiche giornaliere, mensili e annuali sui dati inseriti e cancellati, incluse le notifiche automatiche e i dati sui rimpatri confermati, senza dati personali. L’articolo 17 delimita l’accesso alle autorità nazionali competenti, a Europol e ai membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea secondo il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2016/1624. L’articolo 18 prevede una valutazione della Commissione entro due anni dall’inizio dell’applicazione, anche sulle possibili sinergie con il regolamento (UE) 2017/2226.
Applicazione delle norme del regolamento (UE) 2018/1861 e entrata in vigore
L’articolo 19 estende, ove il presente regolamento non disponga diversamente, le norme del regolamento (UE) 2018/1861 sull’inserimento, trattamento, aggiornamento, accesso, riesame, protezione dei dati, responsabilità, monitoraggio e statistiche. L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.
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