Regolamento (UE) 2018/1862
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo organico il SIS per il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria penale, definendo struttura tecnica, categorie di segnalazioni, accessi, procedure operative, conservazione dei dati e garanzie di protezione dei dati. Rafforza l'uso di dati biometrici, le funzioni degli uffici SIRENE, il ruolo di eu-LISA e l'interoperabilità operativa con Europol, Eurojust e la guardia di frontiera e costiera europea. Introduce inoltre nuove categorie di segnalazioni, regole più stringenti su qualità, proporzionalità e riesame delle segnalazioni, e norme su responsabilità, sanzioni e controllo. L'entrata in applicazione è differita a una decisione della Commissione, subordinata al completamento degli atti esecutivi, dei preparativi nazionali e dei collaudi tecnici.
Istituzione, esercizio e uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri partecipanti al SIS nel quadro dell'acquis di Schengen e riguarda l'inserimento, il trattamento, lo scambio e la cancellazione di segnalazioni di persone e oggetti per finalità di polizia, cooperazione giudiziaria penale, prevenzione e repressione di reati gravi e di terrorismo, protezione di persone vulnerabili, rintraccio di persone scomparse, esecuzione di mandati d'arresto europei ed estradizione, controlli discreti/di indagine/specifici e controlli per l'immatricolazione di veicoli, natanti, aeromobili e armi da fuoco. Include anche l'accesso di determinate autorità nazionali e dell'Unione, degli uffici SIRENE, di Europol, Eurojust e di alcune squadre operative della guardia di frontiera e costiera europea. Non si applica alla Danimarca, che decide separatamente se recepirlo; l'applicazione per Irlanda, Regno Unito al tempo previsto, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Croazia e Cipro è disciplinata dagli strumenti Schengen richiamati nel regolamento.
Istituzione, esercizio e uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
Il regolamento costituisce la base giuridica del SIS per le materie di cooperazione di polizia e giudiziaria penale, in parallelo al regolamento (UE) 2018/1861 che disciplina il SIS per le verifiche di frontiera. La disciplina è concepita per mantenere un unico sistema informativo Schengen, con architettura tecnica comune, scambio di informazioni supplementari tramite uffici SIRENE e regole sostanzialmente omogenee tra i diversi atti che compongono il quadro SIS.
Finalità, struttura e principi generali
Lo scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, garantendo al contempo l'applicazione delle norme sulla circolazione delle persone. Il sistema si fonda su segnalazioni relative a persone e oggetti, corredate da informazioni supplementari e dati complementari, e deve operare in modo continuo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
L'architettura del sistema comprende:
- un SIS centrale, articolato in CS-SIS, banca dati del SIS, copia di riserva e NI-SIS;
- N.SIS nazionali in ciascuno Stato membro, con eventuali copie nazionali o condivise;
- un'infrastruttura di comunicazione cifrata per lo scambio dei dati SIS e delle informazioni fra uffici SIRENE.
Gli Stati membri sono responsabili dell'istituzione, gestione e sicurezza del proprio N.SIS; eu-LISA è responsabile della gestione operativa del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione. I costi del SIS centrale e della comunicazione sono a carico del bilancio dell'Unione; i costi dei N.SIS restano a carico degli Stati membri.
Uffici N.SIS e uffici SIRENE
Ogni Stato membro deve designare:
- un ufficio N.SIS, con competenza centrale sul sistema nazionale e responsabilità di corretto funzionamento, sicurezza e accesso delle autorità competenti;
- un ufficio SIRENE, operativo 24/7, quale punto unico di contatto per lo scambio di informazioni supplementari.
Le informazioni supplementari devono essere scambiate secondo il manuale SIRENE, che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli uffici SIRENE devono rispondere rapidamente: in linea generale entro 12 ore, mentre per terrorismo, arresto a fini di consegna o estradizione e segnalazioni su minori la risposta deve essere immediata. Il personale deve ricevere formazione specifica, anche su sicurezza, protezione dei dati e qualità dei dati.
Categorie di segnalazioni e dati trattati
Il regolamento disciplina diverse categorie di segnalazioni:
- persone ricercate per arresto a fini di consegna o estradizione;
- persone scomparse o vulnerabili a cui impedire di viaggiare;
- persone richieste per comparire davanti all'autorità giudiziaria;
- persone e oggetti ai fini di controlli discreti, di indagine o specifici;
- oggetti ricercati a fini di sequestro o prova in procedimenti penali;
- ignoti ricercati ai fini di identificazione con dati dattiloscopici.
Le segnalazioni contengono solo i dati necessari. Tra i dati personali ammessi vi sono identità, alias, segni fisici, cittadinanze, documenti, motivi della segnalazione, azione da intraprendere e, nei casi previsti, fotografie, immagini del volto, impronte digitali, impronte palmari e profili DNA. L'articolo 21 impone il test di proporzionalità prima dell'inserimento e del rinnovo della segnalazione; per i reati di terrorismo la rilevanza della segnalazione è presunta.
Segnalazioni per arresto, consegna ed estradizione
Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna si fondano sul mandato d'arresto europeo e, nei casi previsti, su accordi UE con paesi terzi che prevedano la trasmissione tramite SIS. Lo Stato membro segnalante deve inserire nel SIS la copia del mandato d'arresto europeo e può aggiungerne la traduzione.
È anche prevista la possibilità di rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione durante operazioni in corso, per un massimo di 48 ore, prorogabili di ulteriori periodi di 48 ore, previa autorizzazione giudiziaria e comunicazione agli Stati membri interessati. Se l'esecuzione dell'arresto non è possibile a causa di un indicatore di validità o, per l'estradizione, perché l'indagine non è ancora conclusa, lo Stato membro richiesto comunica comunque il luogo di soggiorno della persona.
La segnalazione e i dati complementari, nei casi di applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI, hanno lo stesso effetto del mandato d'arresto europeo; negli altri casi la segnalazione ha la stessa valenza di una richiesta di arresto provvisorio ai sensi degli strumenti internazionali richiamati.
Segnalazioni di persone scomparse e persone vulnerabili
Il regolamento introduce un regime dettagliato per:
- persone scomparse da proteggere;
- persone scomparse non da proteggere;
- minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, familiare o tutore;
- minori a cui deve essere impedito di viaggiare per rischio di tratta, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, violenza di genere, terrorismo o reclutamento in gruppi armati;
- adulti vulnerabili a cui impedire di viaggiare per rischio di tratta o violenza di genere.
Per i minori l'interesse superiore del minore è criterio decisivo. Le autorità competenti devono cooperare immediatamente con gli uffici SIRENE e, ove necessario, con le autorità per la tutela dei minori. Il regolamento prevede che tutti i minori scomparsi dalle strutture di accoglienza degli Stati membri siano segnalati nel SIS.
Le segnalazioni di minori o persone vulnerabili sono in generale adottate su decisione delle autorità competenti o giudiziarie, e il CS-SIS avverte automaticamente lo Stato membro segnalante quattro mesi prima che il minore raggiunga la maggiore età, affinché la segnalazione sia aggiornata o cancellata.
Controlli discreti, di indagine e specifici
Le segnalazioni ai fini di controlli discreti, di indagine o specifici possono riguardare persone, oggetti e mezzi di pagamento diversi dai contanti. Tali controlli servono alla prevenzione e repressione di reati, all'esecuzione di pene o misure di sicurezza e alla prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Lo Stato membro di esecuzione deve raccogliere e trasmettere, tramite scambio di informazioni supplementari, i dati operativi pertinenti, tra cui luogo, ora e motivo del controllo, itinerario, persone accompagnanti, oggetti trasportati e ulteriori informazioni richieste. Il controllo discreto deve restare tale e non deve rivelare alla persona l'esistenza della segnalazione. Il controllo specifico può includere perquisizioni secondo il diritto nazionale; se il diritto nazionale non consente il controllo specifico o di indagine, la misura si converte nel livello inferiore di controllo previsto dal regolamento.
Oggetti ricercati e nuove categorie tecniche
Le segnalazioni di oggetti riguardano soprattutto beni agevolmente identificabili ricercati a fini di sequestro o prova: veicoli, rimorchi, roulotte, natanti, motori, container, aeromobili, armi da fuoco, documenti ufficiali in bianco, documenti di identità, carte di circolazione e targhe, banconote registrate e false, prodotti informatici e altri oggetti di valore elevato.
Per alcune sottocategorie, la Commissione può adottare atti delegati per aggiornarne la disciplina tecnica. In caso di hit, l'autorità competente deve sequestrare l'oggetto secondo il diritto nazionale e avviare lo scambio di informazioni supplementari con lo Stato membro segnalante.
Dati biometrici e identificazione
Il regolamento attribuisce un ruolo centrale ai dati biometrici, con regole specifiche per qualità e uso:
- fotografie e immagini del volto;
- impronte digitali e palmari;
- profili DNA, ma solo in casi limitati e soprattutto per persone scomparse.
Le impronte possono essere utilizzate per l'identificazione in tutti i casi e devono esserlo quando l'identità non può essere accertata con altri mezzi. Il SIS centrale contiene un sistema automatico di riconoscimento delle impronte digitali (AFIS). Le immagini del volto possono essere utilizzate per identificare persone presso i valichi di frontiera regolari e, in futuro, anche in altri casi stabiliti con atto delegato, previa valutazione della Commissione sulla disponibilità e affidabilità della tecnologia.
Per i profili DNA inseribili nelle segnalazioni di persone scomparse valgono limiti stringenti: possono essere aggiunti solo se fotografie, immagini del volto o dati dattiloscopici non sono disponibili o non sono sufficienti, e i profili di ascendenti, discendenti o fratelli richiedono il consenso esplicito degli interessati.
Accessi al SIS e soggetti autorizzati
L'accesso al SIS è articolato per finalità:
- controlli di frontiera;
- controlli di polizia e doganali;
- prevenzione e repressione di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- decisioni su ingresso, soggiorno e rimpatrio di cittadini di paesi terzi;
- controlli di sicurezza in materia di protezione internazionale;
- naturalizzazione;
- funzioni giudiziarie penali.
Ulteriori accessi sono previsti per i servizi competenti per l'immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili e per la registrazione di armi da fuoco, con distinzione tra servizi pubblici, che possono consultare direttamente il sistema, e servizi non pubblici, che vi accedono tramite un'autorità competente di cui all'articolo 44.
Europol ha diritto di accesso per l'adempimento del proprio mandato, può scambiare informazioni supplementari e deve informare lo Stato membro segnalante in caso di hit. Eurojust ha accesso limitato ai propri membri nazionali e assistenti. Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea e i team di rimpatrio possono consultare il SIS tramite un'interfaccia tecnica dedicata, solo nei limiti delle operazioni autorizzate.
Qualità dei dati, registri, sicurezza e incidenti
Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza, attualità e liceità dei dati inseriti nel SIS. Se emergono errori o dati illecitamente archiviati, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente lo Stato membro segnalante, che deve rettificare o cancellare i dati senza indugio; in mancanza di accordo, intervengono le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati.
Sia a livello nazionale sia centrale sono previsti:
- registri di accesso e trattamento;
- cancellazione dei registri dopo tre anni, salvo contenziosi o controlli in corso;
- piani di sicurezza, continuità operativa e ripristino in caso di disastro;
- misure contro accessi non autorizzati, uso improprio, manipolazione dei dati e perdita di integrità.
Gli incidenti di sicurezza devono essere comunicati senza indugio alla Commissione, a eu-LISA, all'autorità di controllo competente e al Garante europeo della protezione dei dati; gli incidenti gravi devono essere riferiti anche al Parlamento europeo e al Consiglio. In caso di uso improprio, gli Stati membri devono irrogare sanzioni ai sensi del diritto nazionale.
Protezione dei dati e diritti degli interessati
Il regolamento rinvia al regime generale di protezione dati: regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento nazionale non penale, direttiva (UE) 2016/680 per il trattamento a fini di prevenzione e repressione penale, regolamento (UE) 2018/1725 per istituzioni e organismi UE, e regolamento (UE) 2016/794 per Europol.
Gli interessati possono esercitare diritti di accesso, rettifica e cancellazione; tuttavia, l'accesso può essere limitato se necessario e proporzionato per non compromettere indagini, procedimenti ufficiali o giudiziari, sicurezza pubblica o nazionale o diritti altrui. Le richieste sono gestite anche tramite le autorità di controllo, con obbligo di comunicare il diniego e i mezzi di ricorso. Gli Stati membri devono trasmettere relazioni annuali sul numero di richieste e sull'esito delle stesse.
Responsabilità, sanzioni e valutazioni periodiche
Il regolamento prevede la responsabilità risarcitoria degli Stati membri e di eu-LISA per danni materiali o immateriali causati da trattamenti illeciti o atti incompatibili con la disciplina SIS. Gli Stati membri sono responsabili anche dei danni arrecati al sistema per inosservanza degli obblighi, salvo che l'eu-LISA o altri Stati membri abbiano omesso misure ragionevolmente idonee a prevenire il danno.
Sono inoltre previste sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per gli abusi del sistema e per gli scambi di informazioni supplementari contrari al regolamento.
La Commissione, eu-LISA, gli Stati membri e le agenzie coinvolte devono produrre statistiche e relazioni periodiche. È prevista una valutazione dell'uso del SIS da parte di Europol, Eurojust e della guardia di frontiera e costiera europea almeno ogni cinque anni, oltre a relazioni tecniche di eu-LISA e valutazioni globali della Commissione a cadenza quadriennale o triennale, a seconda dell'oggetto.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazioni
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'applicazione decorre dalla data stabilita dalla Commissione, da adottarsi entro il 28 dicembre 2021, dopo verifica di tre condizioni: adozione degli atti esecutivi necessari, notifica degli adeguamenti tecnici e giuridici da parte degli Stati membri e completamento positivo dei collaudi del CS-SIS e dell'interazione con gli N.SIS.
Alcune disposizioni si applicano immediatamente all'entrata in vigore; altre dal 28 dicembre 2019 o 2020. A decorrere dalla data di applicazione sono abrogati il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI e la decisione 2010/261/UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri, secondo le condizioni di partecipazione Schengen richiamate nei considerando.
Disposizioni principali
Finalità e oggetto del SIS
L'articolo 1 attribuisce al SIS la funzione di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mantenendo sicurezza pubblica e ordine pubblico e garantendo l'applicazione delle norme TFUE sulla circolazione delle persone. L'articolo 2 ne definisce l'oggetto: condizioni e procedure per l'inserimento e il trattamento delle segnalazioni di persone e oggetti, lo scambio di informazioni supplementari e dati complementari, l'architettura tecnica, le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le regole di trattamento dei dati e i diritti degli interessati.
Architettura tecnica, disponibilità e costi
L'articolo 4 disciplina CS-SIS, N.SIS, NI-SIS e l'infrastruttura di comunicazione, prevedendo copie nazionali o condivise e siti di riserva, nonché percorsi ridondanti per garantire disponibilità ininterrotta. L'articolo 5 pone a carico del bilancio dell'Unione i costi del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, mentre i costi dei singoli N.SIS restano a carico dello Stato membro interessato. È previsto uno studio tecnico di eu-LISA sulle soluzioni per rafforzare la continuità operativa, da presentare entro il 28 dicembre 2019.
Competenze nazionali e uffici SIRENE
Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 impongono agli Stati membri la responsabilità di istituire, gestire e mantenere il proprio N.SIS, designare un ufficio N.SIS e un ufficio SIRENE operativo 24/7, garantire lo scambio rapido delle informazioni supplementari e assicurare formazione, sicurezza, riservatezza, registri e autocontrollo. L'ufficio SIRENE è il punto unico di contatto per le informazioni supplementari e deve rispondere, di regola, entro 12 ore; in casi urgenti o di terrorismo, arresto e minori vulnerabili è richiesto intervento immediato. La Commissione adotta il manuale SIRENE con atti di esecuzione.
Ruolo di eu-LISA
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 attribuiscono a eu-LISA la gestione operativa del SIS centrale, la gestione dell'infrastruttura di comunicazione, il coordinamento dei test, il controllo della qualità dei dati nel CS-SIS e l'elaborazione di statistiche e relazioni. eu-LISA deve adottare misure di sicurezza e riservatezza analoghe a quelle imposte agli Stati membri, mantenere registri, non affidare la gestione operativa a privati e consentire il controllo del Garante europeo della protezione dei dati.
Categorie di dati e principi di proporzionalità
L'articolo 20 elenca i dati che possono essere contenuti nelle segnalazioni, distinguendo tra dati sulle persone e sugli oggetti; per le persone comprende, tra l'altro, identità, alias, segni fisici, cittadinanze, motivi della segnalazione, azione richiesta, fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici, copie di documenti e, nei casi consentiti, profili DNA. L'articolo 21 impone una verifica di adeguatezza, pertinenza e importanza prima dell'inserimento e del rinnovo delle segnalazioni, con presunzione di proporzionalità per i reati di terrorismo.
Compatibilità, indicatori di validità e connessioni
Gli articoli 23, 24, 25 e 63 disciplinano il controllo di compatibilità tra segnalazioni, l'inserimento di una sola segnalazione per persona o oggetto per Stato membro, gli indicatori di validità e le connessioni tra segnalazioni. L'indicatore di validità può impedire l'esecuzione di una segnalazione sul territorio di uno Stato membro per motivi di incompatibilità con il diritto nazionale, obblighi internazionali o interessi essenziali; per le segnalazioni di arresto a fini di consegna sono previste regole specifiche collegate alla decisione quadro 2002/584/GAI. Le connessioni non incidono sull'azione richiesta né sui termini di riesame.
Segnalazioni per arresto, consegna ed estradizione
Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 disciplinano le segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o estradizione. Per le segnalazioni basate su mandato d'arresto europeo si inserisce nel SIS una copia del mandato e, se del caso, la traduzione; sono altresì scambiate le informazioni supplementari previste dalla decisione quadro 2002/584/GAI o, per l'estradizione, i dati operativi necessari. È prevista la possibilità di rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione in operazioni in corso per massimo 48 ore, prorogabili di ulteriori periodi di 48 ore, con autorizzazione giudiziaria e comunicazione agli Stati membri interessati. La segnalazione e i dati complementari hanno, nei casi previsti, la stessa valenza di un mandato d'arresto europeo o di una richiesta di arresto provvisorio.
Segnalazioni di persone scomparse e vulnerabili
Gli articoli 32, 33 e 55 regolano le segnalazioni di persone scomparse, minori a rischio di sottrazione e persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare. Le segnalazioni possono essere inserite per protezione, per prevenire minacce all'ordine o sicurezza pubblica, per evitare tratta, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, violenza di genere, terrorismo o reclutamento in gruppi armati. Per i minori, l'interesse superiore del minore è criterio preminente; è prevista consultazione immediata tra autorità competenti e, ove necessario, tutela del minore entro 12 ore dal reperimento. Per i minori scomparsi dalle strutture di accoglienza è prevista la segnalazione obbligatoria; le segnalazioni sono cancellate al reperimento, al rimpatrio, alla decisione dell'autorità competente o alla scadenza.
Segnalazioni per comparizione in procedimento giudiziario
Gli articoli 34 e 35 prevedono segnalazioni per testimoni, persone citate a comparire, persone da notificare di sentenze o documenti penali, e persone chiamate a scontare pene detentive. La finalità è comunicare la residenza o il domicilio della persona interessata, e le informazioni richieste sono trasmesse allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.
Controlli discreti, di indagine o specifici
Gli articoli 36 e 37 consentono segnalazioni di persone, oggetti e mezzi di pagamento diversi dai contanti ai fini di controlli discreti, di indagine o specifici per prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, esecuzione di condanne e tutela della sicurezza pubblica. Le autorità dello Stato membro di esecuzione raccolgono e comunicano una gamma ampia di informazioni operative, incluse localizzazione, luogo e ora del controllo, itinerario, accompagnatori, oggetti trasportati e altre informazioni richieste. Il controllo discreto non deve rivelare alla persona l'esistenza della segnalazione; il controllo specifico può implicare perquisizioni secondo il diritto nazionale.
Segnalazioni di oggetti per sequestro o prova
Gli articoli 38 e 39 disciplinano le segnalazioni di oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Le categorie includono veicoli, rimorchi, roulotte, natanti, aeromobili, motori, container, armi da fuoco, documenti ufficiali in bianco, documenti di identità, carte di circolazione e targhe, banconote registrate o false, prodotti informatici e altre categorie di oggetti di valore elevato. Per alcune sottocategorie la Commissione può adottare atti delegati; l'esecuzione dell'azione comporta il sequestro secondo il diritto nazionale e lo scambio di informazioni supplementari.
Segnalazioni di ignoti ricercati e uso dei dati biometrici
Gli articoli 40, 41, 42 e 43 consentono segnalazioni su ignoti ricercati contenenti solo dati dattiloscopici, nei casi di reati di terrorismo o altri reati gravi, se vi è un'elevata probabilità che le impronte appartengano all'autore del reato e l'identità non possa essere accertata con altre banche dati. I dati biometrici ammessi sono fotografie, immagini del volto, impronte digitali, impronte palmari e, in casi limitati di persone scomparse, profili DNA. Le impronte possono essere usate per identificazione in tutti i casi; le immagini del volto per l'identificazione ai valichi di frontiera regolari e, in futuro, in altri casi previsti da atto delegato, previa relazione della Commissione sulla tecnologia disponibile e affidabile.
Accessi e utilizzi da parte delle autorità nazionali e di organismi UE
Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 stabiliscono i diritti di accesso delle autorità di frontiera, polizia, dogana, immigrazione, naturalizzazione, autorità giudiziarie, servizi di immatricolazione veicoli, natanti e aeromobili, servizi di registrazione armi da fuoco, Europol, Eurojust e squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di rimpatrio. L'accesso è limitato alle finalità e ai dati necessari; per alcuni servizi non pubblici l'accesso è mediato da un'autorità di cui all'articolo 44. Europol e Eurojust devono informare lo Stato membro segnalante in caso di hit e rispettare limiti stringenti su copie, scaricamento, conservazione, trasferimenti a terzi e sicurezza. Le squadre operative della guardia di frontiera e costiera europea accedono tramite interfaccia tecnica dedicata e sotto controllo dello Stato membro ospitante.
Riesame, durata e cancellazione delle segnalazioni
Gli articoli 53, 54 e 55 fissano i termini di riesame e cancellazione: 5 anni per segnalazioni di arresto e alcune segnalazioni di persone scomparse, 3 anni per segnalazioni per procedimenti giudiziari e ignoti ricercati, 1 anno per segnalazioni di minori o altre persone vulnerabili a cui impedire di viaggiare e per controlli discreti/di indagine/specifici, 10 anni per segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o prova. Le segnalazioni si cancellano al raggiungimento della finalità, al sequestro dell'oggetto, all'identificazione della persona ignota, alla consegna/estradizione, alla decisione dell'autorità competente o alla scadenza del termine, con obblighi di notifica via ufficio SIRENE e statistiche sulle proroghe.
Regole generali sul trattamento dei dati e divieto di trasferimento a terzi
Gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 e 65 disciplinano l'uso dei dati solo per le finalità previste, il divieto di copia salvo fini tecnici, la conservazione in archivi nazionali in limiti determinati, la comunicazione della mancata esecuzione, la qualità dei dati e gli incidenti di sicurezza. È previsto il trattamento dei casi di omonimia e di usurpazione di identità con dati aggiuntivi soggetti a consenso esplicito e accesso limitato. I dati del SIS e le informazioni supplementari non possono essere trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali né messi a loro disposizione.
Protezione dei dati, diritti degli interessati e controllo
Gli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 rinviano al quadro UE in materia di protezione dei dati: regolamento (UE) 2018/1725 per istituzioni e organismi UE, regolamento (UE) 2016/794 per Europol, direttiva (UE) 2016/680 per le autorità competenti in materia penale e regolamento (UE) 2016/679 per il restante trattamento nazionale. Gli interessati hanno diritto di accesso, rettifica e cancellazione, con possibili limitazioni se necessarie per indagini, sicurezza pubblica o nazionale e diritti altrui. Sono previsti ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relazioni annuali sugli esercizi dei diritti, controlli almeno quadriennali delle autorità di controllo e cooperazione coordinata con il Garante europeo della protezione dei dati.
Responsabilità, sanzioni e statistiche
Gli articoli 72, 73 e 74 prevedono la responsabilità risarcitoria dello Stato membro o di eu-LISA per danni materiali o immateriali causati da trattamenti illeciti o atti incompatibili con il regolamento, nonché la responsabilità degli Stati membri per danni al SIS dovuti a inosservanza degli obblighi. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per uso improprio o trattamenti illeciti. eu-LISA pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali e relazioni sul funzionamento tecnico, sulla sicurezza, sull'AFIS e sullo scambio di informazioni supplementari; la Commissione effettua valutazioni periodiche globali.
Delega, comitologia, modifiche e regime temporale
Gli articoli 75 e 76 conferiscono alla Commissione poteri delegati e di esecuzione, rispettivamente per nuove sottocategorie di oggetti e per l'uso delle immagini del volto in casi ulteriori rispetto ai valichi di frontiera regolari, e per le norme tecniche comuni e il manuale SIRENE. L'articolo 77 modifica la decisione 2007/533/GAI in modo da allinearla al nuovo regolamento, introducendo regole aggiornate su sicurezza, qualità dati, Europol e squadre operative. L'articolo 78 abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI e la decisione 2010/261/UE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento; l'articolo 79 prevede l'entrata in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione e l'applicazione dalla data stabilita dalla Commissione entro il 28 dicembre 2021, previa verifica di atti esecutivi, preparazione degli Stati membri e collaudi dell'eu-LISA. Alcune disposizioni si applicano già dalla data di entrata in vigore, altre dal 28 dicembre 2019 o 2020.
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