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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1863

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1863 del Consiglio, del 28 novembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32018R1863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive nel quadro del regime UE relativo alla Libia. In particolare, dà attuazione alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha inserito una nuova persona nell'elenco sanzionatorio. L'effetto normativo consiste nella modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 e nella sua immediata applicazione dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 per aggiungere una persona all'elenco delle misure restrittive relative alla Libia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sulle persone ed entità già soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44, limitatamente all'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato II. L'effetto concreto riguarda l'inserimento di una nuova persona, con conseguenti misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni secondo il regime sanzionatorio applicabile.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 in materia di misure restrittive per la Libia

Il regolamento di esecuzione interviene nel quadro del regime UE di misure restrittive relativo alla situazione in Libia. Esso recepisce l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio deciso a livello ONU e modifica di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2016/44 e la decisione del 16 novembre 2018 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1970 (2011), con la quale è stata aggiunta una persona all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Alla luce di tale aggiornamento, il Consiglio ritiene necessario modificare l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44.

Ambito della modifica

La misura non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l'elenco delle persone già soggette alle misure restrittive previste dal regolamento base. L'intervento riguarda esclusivamente l'inserimento di un nuovo nominativo nell'allegato II.

Contenuto normativo dell'articolo 1

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di una modifica puntuale e immediatamente operativa dell'elenco delle persone designate.

Persona aggiunta all'elenco

L'allegato inserisce il nominativo di Salah Badi, indicato come alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o "Orgoglio della Libia", e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale. Il testo segnala che l'inserimento avviene il 16 novembre 2018 e richiama come conseguenze le misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni.

Il testo motivazionale evidenzia che:

  • Salah Badi avrebbe sistematicamente cercato di compromettere una soluzione politica in Libia sostenendo la resistenza armata;
  • avrebbe avuto un ruolo di primo piano nei combattimenti a Tripoli iniziati il 27 agosto 2018, con almeno 115 vittime, per lo più civili;
  • avrebbe guidato milizie contro il governo di intesa nazionale in attacchi a Tripoli tra la fine del 2016 e il 2017, cercando ripetutamente di rovesciare tale governo e di reinsediare il non riconosciuto "governo di salvezza nazionale" di Khalifa Ghwell;
  • sarebbero stati utilizzati carri armati e artiglieria pesante in attacchi del 26 e 27 maggio 2017 contro quartieri di Tripoli, inclusa la zona di Abu Sleem e la strada per l'aeroporto.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell'inserimento della persona indicata nell'allegato nel novero dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Contenuto dell'inserimento nell'allegato II

L'allegato aggiunge la persona "Salah Badi" all'elenco del regolamento (UE) 2016/44, con indicazione di designazione, data di inserimento nell'elenco (16 novembre 2018) e motivazione sanzionatoria. Il soggetto è associato a misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni, richiamate espressamente nel testo, e alla sua attività di ostacolo a una soluzione politica in Libia e di sostegno alla resistenza armata.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto ONU

Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 e richiama la decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 novembre 2018, istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011), che ha aggiunto una persona all'elenco dei soggetti sanzionati.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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