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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/227

Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di riesame dei principi attivi nei biocidi per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Stabilisce la sostituzione dell'autorità di valutazione competente britannica con autorità di Stati membri UE, paesi SEE o Svizzera per specifiche combinazioni principio attivo/tipo di prodotto e fissa regole transitorie su tariffe e termini di valutazione. Aggiorna inoltre l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con una nuova tabella delle combinazioni interessate.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 sui biocidi per riassegnare ad altre autorità competenti la valutazione di alcune combinazioni principio attivo/tipo di prodotto prima affidate al Regno Unito e aggiornare l'allegato II del programma di riesame.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande relative alle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi, limitatamente alle voci dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per le quali l'autorità competente del Regno Unito era stata designata autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019. Riguarda gli Stati membri dell'Unione, i paesi SEE e la Svizzera in quanto possibili autorità sostitutive; sono escluse le combinazioni non elencate nell'articolo 6 bis. Si applica dal 30 marzo 2019, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per le combinazioni affidate al Regno Unito

Il regolamento adotta una modifica mirata del quadro europeo sul programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi, disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La finalità è assicurare continuità amministrativa e valutativa per alcune domande già assegnate all'autorità competente del Regno Unito, in considerazione del suo recesso dall'Unione e dell'incertezza sul periodo di transizione richiamata nei considerando.

Contesto normativo e ratio dell'intervento

Il considerando evidenzia che il Regno Unito era autorità di valutazione competente per varie combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Poiché, dal 30 marzo 2019, il diritto dell'Unione non si applica più al e nel Regno Unito, e poiché durante l'eventuale periodo di transizione tale autorità non può svolgere il ruolo di autorità di valutazione competente, la Commissione ritiene necessario riassegnare tali dossier a un'autorità di uno Stato membro, di un paese SEE o della Svizzera.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L'intervento riguarda le domande relative alle specifiche voci dell'allegato II indicate nel nuovo articolo 6 bis: 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 e 1047. Si tratta di combinazioni principio attivo/tipo di prodotto inserite nel programma di riesame e già attribuite all'autorità competente del Regno Unito prima del 30 marzo 2019. La disciplina opera nell'ambito del regolamento sui biocidi e si estende alle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi SEE e della Svizzera che subentrano al Regno Unito.

Riassegnazione dell'autorità di valutazione competente

La novità centrale è l'inserimento dell'articolo 6 bis nel regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Tale disposizione disciplina la gestione delle domande già pendenti o presentate prima del 30 marzo 2019, imponendo che venga individuata una nuova autorità di valutazione competente tra le autorità degli altri Stati membri dell'Unione, dei paesi SEE o della Svizzera. Il passaggio di competenza è concepito in modo da non interrompere il programma di riesame, che deve comunque essere completato entro il termine previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Tariffe e potere di rigetto della domanda

L'articolo 6 bis, paragrafo 2, consente all'autorità subentrante di applicare le tariffe previste dall'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui si trovi la domanda. L'autorità deve informare il partecipante delle tariffe entro il 30 aprile 2019. Se il partecipante non è in grado di versarle entro il termine fissato dall'autorità di valutazione competente, la domanda viene respinta; dell'esito devono essere informati sia il partecipante sia l'Agenzia.

Termine speciale per la relazione di valutazione e le conclusioni

Per le domande riassegnate, l'articolo 6 bis, paragrafo 3, deroga ai termini ordinari dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La relazione di valutazione e le conclusioni devono essere trasmesse entro la scadenza più tardiva tra:

  • il 31 dicembre 2020;
  • il termine di presentazione della relazione di valutazione previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), indicato nell'allegato III.

Aggiornamento dell'allegato II

Oltre a introdurre l'articolo 6 bis, il regolamento sostituisce integralmente la tabella dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 con quella contenuta nell'allegato del presente atto. La tabella aggiornata elenca numerose sostanze e combinazioni incluse nel programma di riesame, con indicazione dello Stato membro relatore, del numero CE e del numero CAS, e riflette le nuove assegnazioni derivanti dalla modifica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 30 marzo 2019, data coerente con la fuoriuscita del Regno Unito dal sistema di applicazione del diritto dell'Unione. Il testo precisa infine la diretta applicabilità e l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riassegnazione delle domande già affidate al Regno Unito

È inserito l'articolo 6 bis nel regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. L'articolo si applica alle domande relative alle voci 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 e 1047 dell'allegato II, per le quali l'autorità competente del Regno Unito era autorità di valutazione competente prima del 30 marzo 2019.

Tariffe applicabili dopo la sostituzione dell'autorità britannica

L'autorità di valutazione competente dello Stato membro che sostituisce il Regno Unito deve informare il partecipante delle tariffe applicabili ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro il 30 aprile 2019. Se il partecipante non è in grado di pagare le tariffe entro il termine fissato dall'autorità di valutazione competente, la domanda è respinta e l'autorità informa il partecipante e l'Agenzia.

Termini per la relazione di valutazione e le conclusioni

In deroga ai termini dell'articolo 6, paragrafo 3, la relazione di valutazione e le conclusioni devono essere trasmesse entro la data più tarda tra il 31 dicembre 2020 e il termine di presentazione della relazione di valutazione previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), indicato nell'allegato III.

Aggiornamento dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014

La tabella dell'allegato II è sostituita integralmente dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento, con aggiornamento delle combinazioni principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame e dei rispettivi Stati membri relatori.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 30 marzo 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidimercato internoregolamentazione dei prodotti chimicibrexitprocedimenti amministrativi

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