Sentenza n. 15454/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate in otto sentenze del Tribunale di Frosinone e in una sentenza del Tribunale di Cassino, definitive e notificate
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di avvocati antistatari, hanno chiesto l’ottemperanza di nove sentenze definitive e non impugnate, con cui il Tribunale di Frosinone e il Tribunale di Cassino avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in loro favore. I titoli erano stati notificati al Ministero, ma, decorso il termine di 120 giorni previsto per il pagamento, le somme non risultavano corrisposte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha depositato la relazione istruttoria richiesta dal TAR.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che le sentenze definitive del giudice ordinario, non più impugnabili e munite delle attestazioni richieste, sono titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre ritenuto ammissibile la proposizione cumulativa delle domande, trattandosi di titoli di contenuto analogo nei confronti della stessa Amministrazione e dello stesso creditore. Ha dichiarato l’obbligo dell’ufficio territorialmente competente del Ministero di pagare le somme riconosciute nei titoli entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori 90 giorni per provvedere. Ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato o comunque non più impugnabili, purché ne sia documentata la definitività secondo le forme richiamate dal giudice.
art. 114, comma 2, c.p.a.
il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze in questione, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;
La definitività dei titoli del giudice ordinario deve risultare dalle certificazioni prodotte in giudizio secondo quanto richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt’oggi l’Amministrazione non risulta aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
Il mancato pagamento è stato accertato anche alla luce del decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma dopo la notificazione dei titoli esecutivi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per conseguire l’attuazione di sentenze del giudice ordinario non più impugnabili, quando la loro definitività sia documentata secondo le forme richieste dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
- È ammissibile un’unica azione di ottemperanza per più titoli esecutivi di contenuto analogo, quando riguardino la stessa Amministrazione e il medesimo creditore e il cumulo non determini confusione nella decisione; tale soluzione evita la proliferazione ingiustificata dei procedimenti e dei relativi oneri processuali.
- Accertato il mancato pagamento dopo la notificazione dei titoli e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
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