Sentenza n. 329/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 43543 inoltrata il : 16/04/2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 16 aprile 2025, nonché la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire una giustificazione ritenuta sufficiente del ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni in applicazione dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, è scaduto il 14 agosto 2025. Il Collegio ha considerato le ragioni addotte dall'Amministrazione, consistenti nell'enorme numero di domande analoghe, nella complessità delle questioni giuridiche e nella gravità delle conseguenze di eventuali errori, ma ha ritenuto tali circostanze inidonee a giustificare il superamento del termine legale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia ministeriale, rilevando che l'Amministrazione non aveva ancora adottato un provvedimento sull'istanza nonostante fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 d.lgs. 206/2007. Le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di pratiche, la complessità delle questioni interpretative e la necessità di ponderare interessi costituzionalmente rilevanti non escludono l'obbligo di concludere il procedimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventualità di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il ricorso era stato proposto immediatamente a ridosso della scadenza del termine per provvedere.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La disposizione disciplina la verifica della completezza della documentazione e prevede, al comma 6, che il provvedimento sul riconoscimento sia adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il TAR ha ritenuto decorso il termine massimo complessivo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. in l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo adottato in relazione alla gestione delle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
Massime di principio
- Il decorso del termine massimo previsto dalla disciplina speciale per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell'Amministrazione, salvo che il procedimento sia stato validamente interrotto o sospeso secondo legge.
- L'elevato numero di pratiche pendenti, le difficoltà organizzative, la complessità delle questioni giuridiche e la necessità di evitare errori non giustificano, di per sé, il superamento del termine legale di conclusione del procedimento.
- Accertata l'illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere conformata mediante l'individuazione dell'organo dirigenziale competente e l'assegnazione di un termine ulteriore decorrente dalla scadenza del termine attribuito all'Amministrazione.
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