Corte di giustizia, Sentenza C-442/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Florea Gusa contro Minister for Social Protection e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un’indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro. — Causa C-442/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la salvaguardia dello status di lavoratore prevista dalla direttiva 2004/38 non è limitata ai lavoratori subordinati. Anche chi abbia svolto attività autonoma per oltre un anno e l’abbia cessata involontariamente per mancanza di lavoro, iscrivendosi all’ufficio di collocamento, mantiene il diritto di soggiorno ex articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Di conseguenza, nel caso concreto non era necessario esaminare le questioni sulla prestazione di disoccupazione e sul regolamento n. 883/2004.
Rinvio pregiudiziale: un cittadino dell’Unione che abbia cessato un’attività autonoma per mancanza di lavoro conserva lo status di lavoratore autonomo e quindi il diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 si applichi anche al cittadino dell’Unione che abbia cessato un’attività autonoma per disoccupazione involontaria dopo averla esercitata per oltre un anno e si sia registrato come persona in cerca di occupazione; in subordine, se egli conservi comunque un diritto di soggiorno; e, in caso negativo, se il diniego di un’indennità per le persone in cerca di occupazione subordinato alla prova del diritto di soggiorno sia compatibile con il regolamento n. 883/2004, in particolare con il principio di parità di trattamento dell’articolo 4.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell’Unione che, dopo aver esercitato per oltre un anno un’attività autonoma in uno Stato membro ospitante, cessi tale attività per mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà e si registri come persona in cerca di occupazione conserva lo status di lavoratore autonomo ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dunque il diritto di soggiorno; la tutela prevista per la disoccupazione involontaria non riguarda solo il lavoratore subordinato, ma anche il lavoratore autonomo, per evitare una disparità di trattamento ingiustificata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 14 della direttiva 2004/38/CE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004
Mantenimento dello status di lavoratore autonomo dopo la cessazione involontaria dell’attività
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese in materia di libera circolazione e prestazioni sociali. Il punto centrale era stabilire se un cittadino dell’Unione che avesse svolto attività autonoma nello Stato membro ospitante e l’avesse poi cessata per mancanza di lavoro conservasse lo status di lavoratore autonomo ai fini del diritto di soggiorno.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Florea Gusa, cittadino rumeno, aveva soggiornato in Irlanda dal 2007 e svolto, tra il 2008 e il 2012, un’attività autonoma di imbianchino, versando tasse e contributi connessi al reddito. Cessata l’attività per la crisi economica, si era registrato come persona in cerca di occupazione e aveva chiesto l’indennità per le persone in cerca di occupazione prevista dalla legge irlandese del 2005. La domanda era stata respinta perché egli non avrebbe più avuto un diritto di soggiorno in Irlanda dopo la cessazione dell’attività autonoma. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se il diritto dell’Unione imponesse di considerarlo ancora titolare dello status di lavoratore autonomo, e, in caso contrario, se il diniego della prestazione fosse compatibile con il regolamento n. 883/2004.
Normativa UE rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38, che riconosce il diritto di soggiorno oltre i tre mesi al cittadino dell’Unione lavoratore subordinato o autonomo;
- l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della medesima direttiva, che conserva tale status in caso di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno e previa registrazione presso l’ufficio di collocamento competente;
- l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38, relativo al divieto di allontanamento dei cittadini dell’Unione in cerca di occupazione;
- gli articoli 3, 4 e 70 del regolamento n. 883/2004, con riferimento alla parità di trattamento e alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato che la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), non consente di affermare in modo univoco che la disposizione riguardi solo i lavoratori subordinati. Il riferimento alla "disoccupazione involontaria" può indicare tanto la perdita involontaria di un impiego subordinato quanto la cessazione di un’attività professionale, anche autonoma, dovuta a fattori indipendenti dalla volontà dell’interessato.
Sul piano sistematico, la direttiva 2004/38 mira a superare l’impostazione frammentaria delle precedenti norme sulla libera circolazione, che trattavano separatamente lavoratori subordinati e autonomi. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), unifica infatti la categoria dei cittadini economicamente attivi, parlando di "lavoratore subordinato o autonomo" senza distinguere tra le due figure. La frase introduttiva del paragrafo 3, che si riferisce a chi abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo, conferma che la tutela del mantenimento dello status opera per entrambe le categorie.
La Corte ha poi valorizzato la finalità della norma: evitare che una persona che abbia lavorato legalmente per più di un anno nello Stato membro ospitante, e che abbia contribuito al suo sistema fiscale e sociale, perda il diritto di soggiorno per il solo fatto di aver cessato involontariamente l’attività. Escludere l’autonomo avrebbe creato una disparità di trattamento ingiustificata rispetto al lavoratore subordinato e avrebbe assimilato il lavoratore autonomo cessato per mancanza di lavoro a chi cerca il primo impiego.
Decisione
La Corte ha quindi risposto che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che conserva lo status di lavoratore autonomo, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), per il cittadino di uno Stato membro che, dopo aver svolto un’attività autonoma in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività per mancanza di lavoro debitamente comprovata e si sia registrato come persona in cerca di occupazione.
Conseguenze per le ulteriori questioni
Poiché la prima questione è stata risolta in senso favorevole al mantenimento del diritto di soggiorno, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda e alla terza questione, relative al permanere del soggiorno in assenza dei requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e alla compatibilità con il regolamento n. 883/2004 del diniego dell’indennità di disoccupazione.
Principio affermato
La cessazione involontaria di un’attività autonoma, dopo un periodo di esercizio superiore a un anno e con regolare iscrizione come disoccupato, rientra nella tutela dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38: il cittadino dell’Unione mantiene lo status di lavoratore autonomo e, con esso, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante.
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