Cassazione Civile, Sentenza n. 1838/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva confermato la qualificazione come demanio marittimo di un fondo sito in Termoli (località Rio Vivo) e la condanna degli eredi al ripristino e al pagamento di indennità per occupazione abusiva. Il tema centrale è l'interpretazione dell'art. 6, comma 2-bis, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140), come modificato dall'art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: se tale norma operi una sdemanializzazione costitutiva e retroattiva sulla base della linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e se l'attuazione amministrativa delegata all'Agenzia del Demanio sia condizione necessaria per l'efficacia della sdemanializzazione. I ricorrenti deducevano altresì rilievi relativi alla dizione "Antico Demanio", all'efficacia dell'accatastamento e alla direttiva MIT del 15.04.2008.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. n. 80/2004 (come modificato dalla legge n. 205/2017) delimita la fascia demaniale marittima, con efficacia retroattiva, secondo la linea desumibile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione; la norma ha carattere costitutivo e implica la cessazione della demanialità per i beni esclusi dalla nuova linea di demarcazione. La Corte ha precisato che l'attuazione amministrativa delegata all'Agenzia del Demanio ha natura meramente accertativa (procedimento di delimitazione ai sensi dell'art. 32 c.n.) e non condiziona l'efficacia della norma. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, per essere riesaminata alla luce dei principi enunciati; la Cassazione ha altresì disposto che la Corte di appello provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis, d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140), come modificato dall'art. 1, comma 907, legge 27 dicembre 2017, n. 205
«[l]a fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». (testo riprodotto in motivazione)
La Corte ha ritenuto che la norma abbia efficacia costitutiva e retroattiva: ridetermina la linea di demarcazione demaniale basandosi sulle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, comportando la cessazione della demanialità per le aree escluse dalla nuova linea. La delega amministrativa all'Agenzia del Demanio ha funzione di attuazione accertativa/ delimitativa e non condiziona l'efficacia della sdemanializzazione.
R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 (impianto del nuovo catasto edilizio urbano)
presente nei motivi come riferimento alla data di formazione del nuovo catasto edilizio urbano
La Corte ha richiamato il punto temporale dal quale valutare le risultanze catastali (formazione del nuovo catasto edilizio urbano e variazioni annotate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione).
art. 32, codice della navigazione
richiamato in motivazione come norma che disciplina il procedimento di delimitazione del demanio marittimo
Il procedimento amministrativo previsto dall'art. 32 c.n. ha funzione di mero accertamento/ delimitazione dei confini rispetto alle proprietà private e non può modificare la situazione giuridica già determinata dalla norma di sdemanializzazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 370/2008
citata in motivazione per lo stesso tema di efficacia della norma statale
La Corte costituzionale aveva già riconosciuto l'efficacia di provvedimento costitutivo della disposizione che ridefinisce la linea di demarcazione, confermando la rilevanza della norma statale nella materia.
artt. 822 c.c., art. 28 codice della navigazione
menzionati dagli attori e dai motivi di ricorso quali riferimenti normativi
Richiami posto a fondamento delle censure sulla classificazione catastale e sulla natura dei beni; la Corte però si è focalizzata sul regime speciale introdotto dal comma 2-bis dell'art. 6 d.l. n. 80/2004.
Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.04.2008, prot. 16042/0008/S.M.
citata dalle parti ma non riprodotta integralmente in motivazione
La direttiva è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere l'effettività dell'applicazione amministrativa, ma la Corte ha ritenuto che l'efficacia della norma di sdemanializzazione non dipenda dall'attuazione amministrativa prevista; la direttiva non altera il principio sostanziale enunciato.
Massime di principio
- Quando una legge statale ridetermina la linea di demarcazione del demanio marittimo richiamando espressamente le risultanze catastali alla data di entrata in vigore e attribuendo efficacia retroattiva, tale disposizione ha carattere costitutivo: produce la cessazione della demanialità per le aree escluse dalla nuova linea senza che sia necessario un ulteriore atto amministrativo per creare l'effetto sostanziale.
- La delega all'amministrazione (es. Agenzia del Demanio) per l'attuazione della ridefinizione ha natura procedimentale/accertativa: il procedimento amministrativo ha funzione di delimitazione visibile dei confini, non di creazione del nuovo regime giuridico sostanziale che è già stabilito dalla legge.
- Le risultanze catastali alla data rilevante (entrata in vigore della legge) assumono valore determinante ai fini della nuova delimitazione stabilita dalla norma; pertanto, in contestazioni sulla demanialità, occorre verificare la posizione catastale e le annotazioni riferibili a quella data.
- La semplice intestazione catastale come "Antico Demanio" non è in sé decisiva rispetto alla demanialità quando la legge statale abbia rideterminato la linea di demarcazione; va valutata la corrispondenza materiale tra la particella catastale e la linea stabilita dalla norma.
- In contenziosi simili il giudice dovrà accertare se l'area sia compresa o meno nella fascia demaniale così ridefinita; se è esclusa, le pretese risarcitorie o di rilascio fondate sulla demanialità vengono meno.
- Gli atti di demarcazione privi di approvazione formale da parte delle autorità competenti hanno rilievo limitato se contrastano con la linea stabilita dalla normativa statale di sdemanializzazione.
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