Cassazione Civile, Sentenza n. 1745/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva versato 49 assegni circolari (controvalore indicato di €257.000) alla resistente per un'intestazione fiduciaria di disponibilità finanziarie, con l'obbligo di restituzione su richiesta; la resistente si sarebbe rifiutata di restituire. In primo grado il Tribunale ritenne provata la consegna del denaro e l'impegno a restituirlo ma non l'esatto ammontare dei versamenti (mancava copia retro degli assegni con girata) e quindi respinse la domanda. In appello la Corte di Firenze riqualificò la fattispecie come simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente e richiese la prova scritta dell'interposizione fittizia, ritenendo così inadeguata la prova documentale e testimonialmediamente acquisita. In cassazione la ricorrente denunciava l'errata qualificazione della domanda da parte della Corte d'appello e violazioni in tema di onere e limiti della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente sovrapposto alla domanda dedotta una diversa fattispecie non allegata (simulazione soggettiva del conto), imponendo una prova scritta non richiesta né pertinente. Ha dunque cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, dichiarato assorbito il secondo motivo e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, disponendo la regolazione delle spese di cassazione in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 1417 c.c.
Richiamato nella doglianza relativa alla simulazione; la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva dedotto una simulazione soggettiva del contratto bancario, perciò l'art. 1417 non poteva essere fatto applicare nella qualificazione operata dalla Corte d'appello
artt. 112, 324 e 329 c.p.c.
Richiamati nel ricorso per vizio di valutazione delle prove e della motivazione in primo grado; la Cassazione ha verificato che il Tribunale aveva valutato la testimonianza e i documenti e che la Corte d'appello non poteva imporre requisiti probatori diversi rispetto all'oggetto della domanda
art. 132 n.4 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo, disponendo il rinvio per nuovo esame
art. 124 t.u.b. (Testo Unico Bancario)
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla forma del contratto di conto corrente; la Cassazione ha precisato che l'obbligo di forma scritto per il rapporto bancario non impone la forma per il pactum fiduciae avente ad oggetto somme o titoli: il trasferimento fiduciario è un accordo obbligatorio tra fideiussore e fiduciario non soggetto al vincolo formale del conto
art. 23 comma 8-bis D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per spiegare che la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali; non incide sul merito sostanziale della controversia
Cass. sez. un. 6459/2020
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che il pactum fiduciae è un accordo interno tra fiduciante e fiduciario e, anche quando riguarda immobili, non richiede forma scritta; la Corte ha esteso il principio alle somme o titoli depositati
Cass. 31570/2019
Giurisprudenza menzionata come conformativa dell'idea che il trasferimento fiduciario di somme non impone una forma scritta per essere fatto valere tra le parti
Massime di principio
- Se la domanda è fondata su un pactum fiduciae (intestazione fiduciaria di somme o titoli), tale accordo resta in gran parte un rapporto obbligatorio interno tra le parti e non richiede necessariamente forma scritta per essere efficace tra fiduciante e fiduciario.
- Il giudice d'appello non può riqualificare la fattispecie dedotta in giudizio trasformandola in una diversa teoria dei fatti non allegata dalle parti; la pronuncia deve restare entro i limiti del chiesto e del dedotto (principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
- La prova dei singoli versamenti può essere richiesta ma non sempre richiede la produzione di documenti che non sono stati presumibilmente nelle disponibilità della parte o la prova scritta dell'interposizione; il giudice deve valutare globalmente le fonti probatorie (documenti, estratto conti, deposizioni) alla luce delle allegazioni.
- La mera esistenza di un conto intestato a nome di terzi non esclude la possibilità che le somme al suo interno siano riconducibili al fiduciante, ma la qualificazione sostanziale (fideiussione/fiducia/simulazione) dipende da quanto effettivamente allegato e provato dalle parti.
- Prima di imporre l'esibizione di documentazione bancaria in giudizio, è importante che la parte abbia esperito gli eventuali rimedi e richieste extragiudiziali o processuali dovuti: tuttavia, l'assenza di formale richiesta non può essere sfruttata per imporre impropriamente oneri probatori non dedotti in atto.
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