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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1747/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liquidazione di competenze professionali spettanti all'avv. Terracciano per la difesa della Regione in un giudizio arbitrale. Terracciano aveva chiesto € 8.770.350,00 oltre diritti ed oneri, calcolati applicando i minimi del D.M. 127/2004 su un valore della controversia dichiarato fino a € 2.046.251.294,58 (inizialmente € 674.788.580,73). La Regione ha eccepito: inammissibilità del rito (sosteneva che si dovesse procedere con il rito sommario collegiale previsto dall'art. 14 d.lgs.150/2011 e art. 28 L. 794/1942), nullità/irregolarità dell'incarico (mancanza di scambio di atti contestuali e assenza di impegno di spesa), errore nella determinazione del valore della causa e, conseguentemente, nel calcolo delle competenze (sosteneva di dover applicare criteri diversi dal petitum/decisum), e contestava la maturazione degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Regione perché il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa in rito sommario codicistico ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., qualificazione espressa dal giudice che rendeva il rimedio esperibile l'appello ex art. 702 quater c.p.c.; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Di conseguenza la pronuncia di merito (ordinanza del Tribunale di Roma del 5.11.2019 che aveva liquidato in favore di Terracciano € 4.288.195,10 oltre interessi di mora dalla data di liquidazione) resta impregiudicata e impugnabile mediante appello, attualmente pendente. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese processuali in Cassazione (€ 16.200,00 più oneri). La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sulla validità dell'incarico o sulla correttezza del calcolo delle competenze.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile

    art. 702 bis e ss.; art. 702 ter; art. 702 quater; art. 360 c.p.c.; art. 429 c.p.c.

    L'azione per liquidazione compensi proposta ai sensi dell'art. 702 bis è qualificata come rito sommario codicistico; la qualificazione data dal giudice alla causa determina il rimedio esperibile: quando il giudice definisce la causa con ordinanza in rito 702 bis l'impugnazione è l'appello ex art. 702 quater e non il ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 150/2011

    Prevede un rito speciale/collegiale per la liquidazione di compensi delle pubbliche amministrazioni; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso concreto perché le parti avevano pattuito criteri di quantificazione (minimi tabellari) compatibili con il rito 702 bis.

  • Legge 794/1942

    Richiamata come possibile base per la riserva di collegialità; il Tribunale e la Corte hanno escluso la sua applicazione nel caso concreto in ragione della predeterminazione del compenso concordata dalle parti.

  • D.M. 127/2004

    Stabilisce i minimi tariffari e i criteri di liquidazione; il Tribunale ha ritenuto applicabili i minimi concordati come base per la quantificazione del compenso e ha valutato la possibilità di operare riduzioni ex art.6 qualora il valore effettivo fosse manifestamente diverso.

  • R.D. 2440/1923

    Norme richiamate in tema di forma dell'incarico professionale; la Corte di merito ha ritenuto sufficiente la procura e la delibera per la validità formale dell'incarico, respingendo l'eccezione della Regione sulla necessaria forma scritta per attività stragiudiziale.

  • D.Lgs. 231/2002

    normativa richiamata in materia di interessi

    Richiamata per la determinazione degli interessi di mora sulle somme liquidate; il Tribunale aveva disposto interessi dalla data di liquidazione.

  • Codice Civile

    Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla decorrenza degli interessi (criterio della messa in mora vs decorrenza dalla pronuncia); la Cassazione non si è pronunciata nel merito.

  • D.P.R. 115/2002

    Regola il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione processuale data dal giudice alla domanda (es. rito 702 bis vs rito speciale ex art.14 D.Lgs.150/2011) è determinante per stabilire il rimedio di impugnazione: la parte deve considerare il mezzo di impugnazione corrispondente alla forma con cui il giudice ha deciso, anche se tale qualificazione può essere contestabile.
  • Quando le parti hanno concordato criteri di quantificazione del compenso (es. applicazione dei minimi tariffari), il tribunale può ritenere non applicabile la riserva di collegialità prevista per le liquidazioni verso PA e decidere in composizione monocratica mediante rito sommario codicistico.
  • La validità formale dell'incarico di difesa della pubblica amministrazione può essere riconosciuta sulla base della delibera e della procura ad litem; la mancanza di preventiva copertura finanziaria non sempre annulla la validità formale dell'incarico agli effetti della liquidazione dei compensi.
  • Ai fini della liquidazione delle competenze, il valore della controversia dichiarato dalle parti può prevalere come base di calcolo; tuttavia il giudice conserva poteri di adeguamento o riduzione se il valore effettivo risulta manifestamente diverso (con riferimento agli strumenti del D.M. 127/2004).
  • Se è esperibile un rimedio di impugnazione ordinario (es. appello per ordinanza emessa in rito 702 bis), il ricorso per cassazione è inammissibile: verificare sempre la via di impugnazione indicata dal provvedimento impugnato prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Sulle questioni relative alla decorrenza degli interessi e alla loro liquidazione (messa in mora vs decorrenza dalla pronuncia) occorre valuta re la liquidità del credito e gli elementi che permettono la sua immediata determinazione; la questione può richiedere pronunce specifiche di merito e non sempre viene decisa in sede di ammissibilità in Cassazione.

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