Cassazione Penale, Sentenza n. 18897/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 22/11/2023, con cui era stato respinto il riesame volto alla revoca del sequestro preventivo del conto corrente intestato a Schiavo (con delega di operare in favore della figlia indagata). L'inammissibilità era stata motivata dall'assenza della procura speciale conferita al difensore nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., ritenendosi che il terzo interessato potesse stare in giudizio solo tramite difensore munito di tale procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: esaminando gli atti ha verificato che all'atto di appello era regolarmente allegata la procura speciale con attestazione di deposito e che essa conteneva espressioni chiare e precise con cui la Schiavo nominava il proprio difensore e gli conferiva procura speciale per la proposizione dell'appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. La Corte ha affermato che la procura speciale, pur essendo richiesta a pena di inammissibilità, non richiede forme "sacramentali", purché emerga chiaramente la volontà di conferire l'incarico per quella specifica procedura. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Richiede che il difensore del terzo interessato sia munito di procura speciale per proporre impugnazioni circa misure cautelari o restituzione; tuttavia la Corte afferma che non servono "forme sacramentali": è sufficiente che dalla procura emerga in modo chiaro la volontà di conferire al difensore l'incarico per la specifica procedura.
art. 322 bis cod. proc. pen.
Disciplinando l'appello cautelare avverso provvedimenti che rigettano richieste di dissequestro, attribuisce legittimazione al terzo interessato tramite difensore munito di procura speciale; la sentenza conferma la possibilità di proporre tale appello se è soddisfatto l'onere di patrocinio.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato in relazione al tema della disponibilità sul conto: la procura/ delega a operare può integrare la 'disponibilità' ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; tuttavia tale disponibilità non ostacola la possibilità per il titolare di dimostrare la lecita provenienza delle somme presenti sul conto.
art. 110 cod. pen. e artt. 2, 8, 10 d.lgs. 74/2000
Norme che individuano le fattispecie penalmente rilevanti contestate alla figlia (concorso e reati tributari); forniscono il contesto della misura cautelare e dell'indagine, ma la decisione della Cassazione riguarda la regolarità formale e sostanziale della procura speciale e dell'ammissibilità dell'appello cautelare.
Massime di principio
- Il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. per proporre impugnazioni relative a misure cautelari; tuttavia non è necessario un linguaggio 'sacramentale': basta che dalla procura emerga in modo chiaro la volontà di conferire l'incarico per quella specifica procedura.
- In presenza di contestazione sulla forma della procura, è utile allegare all'atto di impugnazione l'originale della procura e l'attestazione di deposito per rendere autosufficiente il ricorso e consentire al giudice di esaminare direttamente gli atti.
- La Corte di Cassazione, quando è dedotta una censura di carattere processuale e il ricorrente fornisce gli elementi documentali necessari, può valutare direttamente i fatti processuali e offrire una diversa interpretazione rispetto al giudice di merito.
- La sussistenza di una delega a operare su un conto intestato ad altri può giustificare il sequestro per equivalente ai sensi del d.lgs. 74/2000, ma non impedisce al titolare del conto di proporre mezzi di prova a dimostrazione della lecita provenienza delle somme.
- Prassi consigliata: nei ricorsi contro provvedimenti cautelari, allegare sempre la procura speciale con chiara indicazione del mandato per quella procedura e la ricevuta/attestazione di deposito, oltre a una memoria che espliciti i vizi procedurali in modo autosufficiente.
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