Cassazione Penale, Sentenza n. 11587/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa censura: valutazione errata e parcellizzata delle intercettazioni e del compendio indiziario; mancata considerazione del fatto che molte conversazioni erano tra terzi; insufficienza di indizi per la qualificazione dei reati ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione e traffico di stupefacenti, associazione a delinquere); possibile status di costrizione/soggezione (vittima di minacce) del VITALE; errori nella valutazione della sostituzione dei semi e della rilevanza delle perizie THC; e contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione e della proporzionalità/adeguatezza della custodia rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato e non consente la revisione del merito probatorio se non per manifesta illogicità. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Lecce che aveva ricostruito l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il ruolo e la piena dedizione del VITALE, la corrispondenza tra elementi intercettivi, sequestri e comportamenti concreti (incontri, fornitura di detonatori, richiesta di profitti), nonché l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione desunte da modalità, quantitativi e sistematicità dell'attività criminosa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma di riferimento per l'ordinanza del tribunale relativa al riesame delle misure cautelari; utilizzata come base procedurale per il provvedimento impugnato
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma sostanziale contestata (illecito legato alla produzione/traffico di sostanze stupefacenti); la Corte ha ritenuto che vi fossero gravi indizi di finalità di traffico riconducibili alla condotta del ricorrente
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
riferimento alla fattispecie associativa (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la motivazione del tribunale è stata ritenuta congrua nel delinearne gli elementi costitutivi
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiama la presunzione relativa collegata a specifici delitti; il Tribunale ha valutato che l'indicata presunzione non fosse superata e la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
definisce il requisito del pericolo di reiterazione: deve essere concreto e attuale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che precisa la portata dell'attualità e ha ritenuto adeguata la prognosi del Tribunale
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
imposta obblighi motivazionali in capo al giudice del riesame; la Corte ha precisato che non impone la confutazione di ogni argomento difensivo non decisivo e che l'obbligo è circoscritto alle allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti conseguiti dopo la pronuncia (trasmissione atti); citata in relazione agli oneri della cancelleria dopo la condanna alle spese
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non può rivedere il merito probatorio se non per manifesta illogicità o carenza motivazionale assoluta; molte critiche difensive che consistono in una diversa valutazione degli elementi sono inammissibili.
- Le intercettazioni (telefoniche e ambientali), se inserite in un quadro complessivo coerente con osservazioni, sequestri e comportamenti (incontri, ruoli, forniture), possono costituire gravi indizi idonei a fondare misure cautelari e la qualificazione associativa quando emergono ruoli, divisione dei compiti e disponibilità di mezzi/risorse.
- La tesi della costrizione/paura (soggezione) è rilevante ma deve essere dimostrata in modo concreto e specifico; la mera esistenza di minacce non esclude automaticamente la partecipazione volontaria se i fatti e i comportamenti mostrano partecipazione attiva e vantaggi (protezione/profitti).
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario indicare vizi di logica, incoerenza o insussistenza degli argomenti giuridicamente significativi del provvedimento; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Sull'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice valuta una prognosi fondata su personalità, modalità di condotta, quantitativi e sistematicità dell'attività criminosa; non è richiesta la dimostrazione di una specifica occasione imminente, ma una valutazione probabile di continuità del periculum nel tempo.
- Quanto alle esigenze cautelari, il giudice può ritenere inidonee misure meno afflittive quando risulti impossibile, sulla base di elementi concreti, prevedere l'osservanza spontanea delle prescrizioni o l'efficacia nel prevenire la reiterazione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →