Cassazione Penale, Sentenza n. 31854/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona (19/09/2023) che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione: Edoardo Ascani come legale rappresentante della Soul srl per la distrazione del saldo di cassa (circa €234.118) e tutti e tre (Edoardo, Ezio, Merli) come componenti del c.d.a. della Evergreen srl per la distrazione di €196.000 versati, mediante assegni, alle società ESA srl e Ascani Group srl. I ricorrenti contestavano in vario modo la valutazione della prova contabile, il travisamento delle risultanze, l'assenza di dimostrazione di un gruppo societario e/o di vantaggi compensativi, la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (o che si trattasse al massimo di bancarotta semplice), nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che: per la Soul srl la distrazione del saldo di cassa (€234.118) era adeguatamente provata dato il mancato convincente dettaglio dei costi asseritamente sostenuti; per la Evergreen srl le erogazioni (€196.000) in favore di ESA e Ascani Group costituivano distrazione in assenza di prove di vantaggi compensativi o di una direzione unitaria del gruppo. La Cassazione ha richiamato principi consolidati: l'onere per l'amministratore di dimostrare la destinazione dei beni non rinvenuti; l'inopponibilità della sola affermazione generica di costi non documentati; l'irrilevanza, ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione, del fatto che le operazioni siano avvenute quando la società non era ancora formalmente insolvente; la possibile responsabilità del concorrente esterno quando consapevole del depauperamento del patrimonio societario; e la necessità di motivazione specifica se si chiedono attenuanti generiche. Pertanto i reati per cui erano stati condannati in appello sono stati confermati e i ricorsi cassazionisti respinti.
Norme richiamate
Riconosciuta come norma che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte ha applicato il principio che la destinazione di risorse societarie ad impieghi estranei all'attività aziendale configura distrazione, salvo che venga dimostrato un saldo finale positivo delle operazioni in favore del gruppo (vantaggi compensativi). L'esistenza di rapporti infragruppo non esclude di per sé la distrazione; occorre prova concreta del vantaggio compensativo.
Richiamato per distinguere la bancarotta semplice (operazioni imprudenti nell'interesse dell'impresa) dalla fraudolenta (distrazione dolosa). La Corte ha confermato che, quando l'agente mira a destinare il patrimonio a scopi diversi dalla garanzia dei creditori, sussiste il dolo proprio della bancarotta fraudolenta; dunque l'ipotesi di bancarotta semplice non è alternativa automatica se emergono elementi di interesse proprio o di terzi estranei all'impresa.
Massime di principio
- L'onere di spiegare la destinazione di beni non rinvenuti incombe sull'amministratore: affermazioni generiche su voci di bilancio 'gonfiate' non bastano, serve documentazione dettagliata e credibile.
- Le scritture contabili, se ritenute attendibili dal giudice, possono essere base valida per desumere l'esistenza di beni non rinvenuti; la loro contestazione richiede elementi specifici non meramente generici.
- Trasferimenti intra-gruppo sono scrutinati: non basta dimostrare l'appartenenza al medesimo gruppo per escludere distrazione; occorre provare che le operazioni hanno determinato un vantaggio compensativo concreto e un saldo finale positivo per la società che ha erogato le somme.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo non richiede la conoscenza dello stato di insolvenza della società: è sufficiente la volontà consapevole di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella a garanzia dei creditori.
- Il concorrente esterno (‘concorso extraneus’) è punibile se ha consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; la parentela o il collegamento familiare non sono di per sé prova liberatoria.
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica: il rigetto deve essere spiegato con plausibili ragioni e valutazione positiva degli elementi di meritevolezza o l'assenza degli stessi.
- La realtà economica dell'impresa al momento della operazione è un elemento di valutazione ma non impedisce di ritenere la distrazione anche se l'impresa non risultava formalmente insolvente al momento dei fatti; rileva il depauperamento effettivo e la destinazione delle risorse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31795/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →