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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16833/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte rileva che, nel giudizio definito con concordato, l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, anche su questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale e salvo vizi concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra richiesta e decisione del giudice. Tali situazioni non risultano nel caso concreto. Inoltre, le pene sostitutive non erano oggetto dell'accordo, per cui nel concordato in appello non opera l'obbligo di valutazione previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., norma riferita al giudizio ordinario e non al rito concordato. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla recidiva e sulle pene sostitutive non fossero proponibili in sede di legittimità dopo un concordato in appello, perché estranee ai motivi consentiti e non rientranti nelle eccezioni ammesse. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello l'accordo delle parti sui punti concordati limita i motivi deducibili nel successivo giudizio di legittimità.

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    La disposizione sulle pene sostitutive è ritenuta applicabile esclusivamente al giudizio ordinario e non al concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese si accompagna la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata quando l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito mediante concordato in appello, l'accordo tra le parti sui capi e punti concordati preclude la deduzione in cassazione di motivi ulteriori o diversi, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo le eccezioni espressamente ammesse dalla giurisprudenza.
  • Nel concordato in appello è deducibile in cassazione soltanto la doglianza relativa all'irrogazione di una pena illegale, oltre alle censure che investono la validità della scelta concordata, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra richiesta e decisione giudiziale.
  • La disciplina sulle pene sostitutive prevista dall'art. 545-bis c.p.p. opera nel giudizio ordinario e non impone, nel concordato in appello, un autonomo esame della concedibilità delle pene sostitutive se tale profilo non è stato oggetto dell'accordo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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