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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40693/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia notificava a MDL Trade Srl un avviso di rettifica della dichiarazione IVA relativa all'anno 2002 per presunte operazioni inesistenti; la società impugnava davanti alla CTP di Bari che le dava ragione e la sentenza veniva poi confermata dalla CTR Puglia. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR.

La decisione

Il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto perché la resistente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018 (conv. in legge) e ha effettuato il pagamento richiesto; l'Agenzia ha attestato la regolarità dell'istanza e l'avvenuto pagamento. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'estinzione e la Corte ha pronunciato l'estinzione del processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.6, comma 13, del d.l. 119/2018.

Norme richiamate

  • decreto-legge 12 settembre 2018, n.119 (conv. dalla legge 11 dicembre 2018, n.136), art.6

    L'istanza di definizione agevolata regolarmente presentata e il pagamento delle somme dovute determinano l'estinzione del giudizio pendente; la disposizione prevede inoltre che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • La presentazione e la regolarizzazione di una istanza di definizione agevolata prevista dall'art.6 d.l.119/2018, con l'effettivo pagamento, comporta l'estinzione del giudizio pendente tributario; il giudice non decide più nel merito.
  • È fondamentale conservare e depositare in giudizio la documentazione che attesti la regolarità dell'istanza e l'avvenuto pagamento (ricevute, attestazioni dell'Agenzia) per ottenere l'estinzione.
  • L'estinzione per definizione agevolata non determina una pronuncia sul merito: le valutazioni sulla fondatezza dell'accertamento restano assorbite dall'operazione di composizione concordata.
  • Le spese processuali possono non gravare sui termini favorevoli ottenuti in sede di merito: ai sensi dell'art.6, comma 13, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, pertanto va valutato il rischio economico prima di attivare la definizione.
  • Strategia consigliata: valutare tempestivamente se la definizione agevolata convenga rispetto al proseguimento del giudizio (tenendo conto delle probabilità di successo, dei tempi e dei costi), e, in caso di adesione, assicurarsi della conferma formale dell'Agenzia e della tempestiva comunicazione al giudice.

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