Cassazione Penale, Sentenza n. 26838/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/10/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione tra due distinti procedimenti (c.d. procedimento "Big Bang" per reati ex art. 416-bis e altro, e c.d. procedimento "Bardo" per reati aggravati di estorsione e trasferimento fraudolento/possesso ingiustificato di valori), contestando che gli aumenti di pena operati per la continuazione con i reati del primo gruppo (sub 1: estorsione e correlati) non siano coerenti e proporzionati rispetto a quelli relativi ai reati del secondo gruppo (sub 2: associazione mafiosa e correlati). In sostanza il ricorrente sostiene che gli incrementi di pena non rifletterebbero adeguatamente il disvalore dei fatti così come accertato dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la determinazione degli aumenti per la continuazione rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata fornisca una motivazione chiara e congrua: aumento di 8 mesi per il reato estorsivo motivato dalla durata significativa della condotta (primi mesi 2013 - fine luglio 2014) e dall'elevato importo estorto; aumento di 4 mesi per la continuazione con l'ulteriore reato sub 1 motivato dalla gravità e lunga durata della condotta (2013-2017) e dai rilevanti danni arrecati all'economia locale. La Corte ha qualificato le doglianze del ricorrente come mere contestazioni valutative non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina della continuazione
La disposizione regola la quantificazione della pena in caso di continuazione tra più reati; la sua applicazione nella determinazione degli aumenti rientra nella valutazione del giudice di merito
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'estorsione che costituisce uno dei reati oggetto della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha valorizzato la durata e l'entità della somma estorta ai fini dell'aumento
art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
norma collegata ai reati connessi all'estorsione
Norma speciale citata fra i reati satellite; il giudice ha attribuito un aumento specifico per la continuazione con tale reato in ragione della gravità e durata
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
norma citata nel procedimento Bardo
Norma collegata alle fattispecie contestate; rilevata come parte della serie di reati presi in considerazione per la continuazione
art. 416-bis cod. pen.
associazione per delinquere di tipo mafioso
Reato principale del procedimento Big Bang con pena base che è stata assunta dal giudice come punto di partenza per la determinazione della pena totale aumentata per continuazione
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di impugnazione ammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non prospetti un motivo riconducibile alle categorie dell'art. 606 ma semplici censure valutative
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese e ammende
Disposizione che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare 3.000,00 euro
Massime di principio
- La quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è questione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione, logicità o di diritto, non la valutazione normale dei fatti.
- Per ottenere l'annullamento o la modifica in sede di legittimità occorre mostrare un vizio specifico (contraddittorietà, illogicità manifesta, mancata motivazione, errata applicazione di norme): la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
- Il giudice dell'esecuzione può valutare elementi quali durata della condotta, gravità del fatto e importo coinvolto per giustificare aumenti specifici in continuazione; tali considerazioni, se adeguatamente motivate, sono difficili da rimontare in Cassazione.
- Quando un ricorso è ritenuto inammissibile e privo di rilevanza giuridica, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare l'opportunità di impugnare se la criticabilità è solo valutativa.
- Per una impugnazione efficace in casi analoghi è preferibile censurare specifici vizi di motivazione o errori di diritto (ad es. applicazione errata della normativa sulla continuazione, palese arbitrarietà o incomprensibilità della motivazione), anziché limitarsi a contestare la congruità degli aumenti in termini generici.
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