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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26838/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/10/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione tra due distinti procedimenti (c.d. procedimento "Big Bang" per reati ex art. 416-bis e altro, e c.d. procedimento "Bardo" per reati aggravati di estorsione e trasferimento fraudolento/possesso ingiustificato di valori), contestando che gli aumenti di pena operati per la continuazione con i reati del primo gruppo (sub 1: estorsione e correlati) non siano coerenti e proporzionati rispetto a quelli relativi ai reati del secondo gruppo (sub 2: associazione mafiosa e correlati). In sostanza il ricorrente sostiene che gli incrementi di pena non rifletterebbero adeguatamente il disvalore dei fatti così come accertato dai giudici di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la determinazione degli aumenti per la continuazione rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata fornisca una motivazione chiara e congrua: aumento di 8 mesi per il reato estorsivo motivato dalla durata significativa della condotta (primi mesi 2013 - fine luglio 2014) e dall'elevato importo estorto; aumento di 4 mesi per la continuazione con l'ulteriore reato sub 1 motivato dalla gravità e lunga durata della condotta (2013-2017) e dai rilevanti danni arrecati all'economia locale. La Corte ha qualificato le doglianze del ricorrente come mere contestazioni valutative non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    disciplina della continuazione

    La disposizione regola la quantificazione della pena in caso di continuazione tra più reati; la sua applicazione nella determinazione degli aumenti rientra nella valutazione del giudice di merito

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'estorsione che costituisce uno dei reati oggetto della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha valorizzato la durata e l'entità della somma estorta ai fini dell'aumento

  • art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    norma collegata ai reati connessi all'estorsione

    Norma speciale citata fra i reati satellite; il giudice ha attribuito un aumento specifico per la continuazione con tale reato in ragione della gravità e durata

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    norma citata nel procedimento Bardo

    Norma collegata alle fattispecie contestate; rilevata come parte della serie di reati presi in considerazione per la continuazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    associazione per delinquere di tipo mafioso

    Reato principale del procedimento Big Bang con pena base che è stata assunta dal giudice come punto di partenza per la determinazione della pena totale aumentata per continuazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di impugnazione ammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non prospetti un motivo riconducibile alle categorie dell'art. 606 ma semplici censure valutative

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese e ammende

    Disposizione che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare 3.000,00 euro

Massime di principio

  • La quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è questione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione, logicità o di diritto, non la valutazione normale dei fatti.
  • Per ottenere l'annullamento o la modifica in sede di legittimità occorre mostrare un vizio specifico (contraddittorietà, illogicità manifesta, mancata motivazione, errata applicazione di norme): la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare elementi quali durata della condotta, gravità del fatto e importo coinvolto per giustificare aumenti specifici in continuazione; tali considerazioni, se adeguatamente motivate, sono difficili da rimontare in Cassazione.
  • Quando un ricorso è ritenuto inammissibile e privo di rilevanza giuridica, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente deve valutare l'opportunità di impugnare se la criticabilità è solo valutativa.
  • Per una impugnazione efficace in casi analoghi è preferibile censurare specifici vizi di motivazione o errori di diritto (ad es. applicazione errata della normativa sulla continuazione, palese arbitrarietà o incomprensibilità della motivazione), anziché limitarsi a contestare la congruità degli aumenti in termini generici.

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