Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19581/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per non aver ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona nella rapina aggravata, sostenendo che il sequestro fosse funzionale e strumentale alla rapina; 2) violazione di legge per non aver riconosciuto il concorso anomalo (art. 116 c.p.) nel sequestro di persona, poiché il sequestro sarebbe stato uno sviluppo non prevedibile della rapina originaria; 3) violazione di legge per non aver riconosciuto la minima efficacia causale (art. 114 c.p.) del ruolo del concorrente morale, che sarebbe stato marginale rispetto all'effettiva realizzazione dei fatti da parte dell'autore materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che rapina e sequestro di persona fossero ontologicamente e giuridicamente distinti nella fattispecie, dato che dopo aver ottenuto il bottino l'autore materiale ha segregato le vittime in un locale tecnico chiuso a chiave, con prolungata durata della restrizione e necessità di intervento esterno per la liberazione: ciò dimostra che il sequestro non era più funzionale al profitto della rapina ma mirava a garantire tempo per la fuga. Ha inoltre escluso la configurabilità del concorso anomalo, considerando prevedibile e naturale, nella programmazione del fatto, la privazione della libertà personale; e ha rigettato la tesi della minima rilevanza del concorrente morale, affermando che il suo apporto logistico, conoscitivo e organizzativo (fornitura di chiavi, descrizione dei luoghi e abitudini) ha avuto efficacia causale rilevante e determinante per il successo dell'evento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base formale per i motivi di ricorso in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocato per censure di violazione di legge sostanziale e vizi di motivazione

  • art. 116 c.p.

    Norma sul concorso anomalo rilevata dal ricorrente; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo il sequestro prevedibile nell'ambito della programmazione del fatto

  • art. 114 c.p.

    Norma sulla minima efficacia causale invocata per sostenere irrilevanza del ruolo del concorrente morale; la Corte ha ritenuto invece che l'apporto fosse causalmente efficiente e determinante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, a versare una somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata come parametro per determinare l'entità della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Rapina e sequestro di persona possono concorrere come reati autonomi quando il sequestro si protrae oltre la mera durata funzionale al profitto e presenta caratteristiche (chiusura a chiave, durata, necessità di intervento esterno) che lo rendono indipendente rispetto alla rapina.
  • Il concorso anomalo (art. 116 c.p.) richiede che il secondo delitto sia un evento non prevedibile e non voluto con il primo; se la privazione della libertà è prevedibile nell'organizzazione del fatto, si configura concorso ordinario e non anomalo.
  • La fornitura di elementi logistici, conoscitivi o strumentali (chiavi, informazioni sui luoghi e abitudini) può integrare partecipazione rilevante e avere efficacia causale sufficiente a escludere la caratterizzazione come partecipazione marginale o minima.
  • Per sostenere l'assorbimento di un reato in un altro occorre dimostrare che la condotta più grave sia meramente strumentale e che il suo disvalore sia completamente consumato nell'altro; elementi materiali di segregazione prolungata o modalità indipendenti ostacolano l'assorbimento.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte privata può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.