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Ordinanza

Ordinanza n. 3625/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato (prot. n. 7/2026), emesso dall’Ambasciata d’Italia a Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) in data 2/1/2026.

Giustizia amministrativa202602478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento per carenza istruttoria, poiché l’Amministrazione non aveva svolto il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011 né aveva richiesto un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 6, lettera b), della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dal diniego, avuto riguardo alle ragionevoli aspettative di reperire un’occasione di lavoro in Italia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando un’evidente carenza istruttoria nel procedimento di rilascio del visto. In particolare, la documentazione acquisita presso la sede competente non evidenziava elementi univoci di inattendibilità, mentre l’Amministrazione aveva omesso sia il colloquio consolare sia la richiesta di integrazione documentale. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, considerando il pregiudizio derivante dal diniego e le ragionevoli aspettative lavorative del ricorrente, all’esito del bilanciamento degli interessi. L’istanza cautelare è stata quindi accolta: il diniego è stato sospeso ed è stato ordinato al Ministero il riesame in contraddittorio con il ricorrente, previo colloquio con il medesimo, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata all’udienza camerale del 1° dicembre 2026. Le spese sono state rinviate alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso il provvedimento impugnato, ordinandone il riesame.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011

    Prevede il colloquio consolare rilevante nel procedimento di rilascio del visto; la sua omissione è stata considerata indice di carenza istruttoria nel caso concreto.

  • art. 6, lettera b), l. 241/1990

    Consente la richiesta di integrazione documentale; l’omessa attivazione di tale interlocuzione, unitamente all’omesso colloquio consolare, ha contribuito alla valutazione cautelare di carenza istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’omesso svolgimento del colloquio consolare previsto dalla disciplina applicabile può integrare carenza istruttoria, soprattutto quando la documentazione acquisita non evidenzi elementi univoci di inattendibilità del richiedente.
  • Quando l’Amministrazione intende fondare il diniego del visto su dubbi relativi all’attendibilità o alla completezza della documentazione, l’omessa richiesta di integrazione documentale può concorrere a rendere carente l’istruttoria, ove non siano stati accertati elementi univoci contrari all’istanza.
  • In sede cautelare, il diniego di un visto per lavoro subordinato può essere sospeso quando il deficit istruttorio dell’Amministrazione integra il fumus boni iuris e il pregiudizio derivante dalla perdita dell’opportunità lavorativa concreta integra il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare di un diniego di visto può essere accompagnata dall’ordine di riesame entro un termine determinato, da svolgersi in contraddittorio con l’interessato e previo colloquio consolare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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