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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32144 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.1977/2020, ex art. 391-bis e art. 395 c.p.c. comma 1, n.4 e/o n.5. La ricorrente chiedeva la revoca sostenendo che la Corte non aveva considerato il giudicato esterno formato con la sentenza n.3376/2014 della CTR Lombardia (anni 2006-2007), dalla quale – secondo la ricorrente – sarebbe derivata l'assenza di legittimazione della società a essere tassata per il periodo d'imposta 2005, essendo la società costituita solo nell'ottobre 2008. La ricorrente aveva allegato copia della sentenza ma la certificazione di inappellabilità ex art.124 disp. att. c.p.c. risultava rilasciata solo successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la revocazione per contrasto di giudicati ex art.395, comma 1, n.5 non sia esperibile avverso provvedimenti di mera legittimità della Cassazione; b) l'asserita omissione del giudicato esterno non integra l'errore di fatto revocatorio ex art.395, n.4 poiché l'erronea presupposizione sull'esistenza/inesistenza del giudicato è errore di diritto (interpretazione/giudizio) e non errore di percezione; c) la copia della sentenza allegata alla memoria nel giudizio di cassazione non era corredata, all'epoca, della certificazione di definitività richiesta dall'art.124 disp. att. c.p.c., sicché il giudicato esterno non poteva essere fatto valere nel processo di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese a favore della controricorrente, quantificate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate, e annotazione dell'eventuale contributo unificato da versare.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la Corte indica che non può essere usata per correggere errori di diritto o interpretativi relativi al giudicato.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n.4

    Prevede la revocazione per errore di fatto percettivo e decisivo; la Corte ricorda che l'errore deve consistere in una svista o errata percezione di un fatto incontestabile dagli atti, non già in un errore di diritto o di giudizio.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n.5

    Prevede la revocazione per contrasto con precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata; la Corte afferma che tale rimedio non è esperibile avverso sentenze di mera legittimità della Cassazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiede l'attestazione di cancelleria che documenta la non impugnabilità (o la definitività) della sentenza prodotta per fondare il giudicato esterno; l'assenza di tale certificazione al momento del giudizio impedisce di far valere il giudicato esterno.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiama l'orientamento delle Sezioni Unite; la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità che limita l'ammissibilità della revocazione nei termini illustrati.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 (comma 1-quater, introdotto dalla L. n.228/2012 art.1, c.17)

    Normativa sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Non è ammessa la revocazione per contrasto di giudicati (art.395, n.5) avverso sentenze di mera legittimità della Corte di Cassazione: i provvedimenti di legittimità non sono suscettibili di tale rimedio.
  • Per ottenere la revocazione per errore di fatto (art.395, n.4) occorre dimostrare un errore di percezione incontestabile dai documenti del processo che sia stato decisivo per la decisione; errori di interpretazione del diritto o del giudicato non sono rilevanti.
  • Per far valere un giudicato esterno in sede di impugnazione è obbligatorio produrre la sentenza munita della certificazione di definitività (art.124 disp. att. c.p.c.); la produzione tardiva della certificazione, successiva al provvedimento impugnato, non può retroagire a fondamento di revocazione.
  • Quando si deduce omissione di documenti o di deduzioni nell'atto decisorio, bisogna provare che tali elementi erano effettivamente prodotti e disponibili nel corso del giudizio oggetto del provvedimento; altrimenti la censura rischia di essere inammissibile.
  • In casi tributari relativi alla contestazione di una stabile organizzazione, l'onere probatorio circa la costituzione e la data di insorgenza della società/organizzazione è rilevante: decisioni favorevoli in altri periodi d'imposta possono valere solo se provata la loro definitività e rilevanza per la medesima questione.

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