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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-595/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° dicembre 2022. — LSI – Germany GmbH contro Freistaat Bayern. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 17 e allegato VI, parte A, punto 4 – “Denominazione dell’alimento” – “Denominazione del prodotto” – Indicazioni obbligatorie sull’etichettatura degli alimenti – Componente o ingrediente utilizzato per la sostituzione completa o parziale di quello che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o presente in un alimento. — Causa C-595/21

Giurisprudenza europea62021CJ0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo bavarese, ha chiarito la portata dell’allegato VI del regolamento n. 1169/2011 in tema di etichettatura degli alimenti con ingredienti sostitutivi. Ha affermato che "denominazione del prodotto" e "denominazione dell’alimento" coincidono e che quindi l’indicazione supplementare va apposta solo in prossimità della denominazione dell’alimento, non del marchio o della denominazione di fantasia. Le questioni successive sul contenuto della denominazione composta non sono state esaminate perché assorbite.

Etichettatura alimentare: la locuzione "denominazione del prodotto" dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 coincide con la "denominazione dell’alimento" ex articolo 17, paragrafo 1, e non si estende a marchi o denominazioni di fantasia.

La questione giuridica

Se la nozione di "denominazione del prodotto" di cui all’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 abbia un significato autonomo rispetto alla "denominazione dell’alimento" di cui all’articolo 17, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se comprenda anche marchi di fabbrica, denominazioni di fantasia o denominazioni protette ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, nonché come individuare l’elemento rilevante quando la denominazione sia composta da più parti.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la locuzione "denominazione del prodotto" dell’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011 non ha un significato autonomo, ma coincide con la "denominazione dell’alimento" di cui all’articolo 17, paragrafo 1; di conseguenza, l’obbligo di indicare in prossimità della denominazione il componente o ingrediente sostitutivo non si estende al marchio di fabbrica, alla denominazione di fantasia o alla denominazione protetta di cui all’articolo 17, paragrafo 4. Le questioni ulteriori restano assorbite.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002

Etichettatura degli alimenti con ingredienti sostitutivi: significato di "denominazione del prodotto"

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach in una controversia tra LSI – Germany GmbH e il Freistaat Bayern, relativa a un divieto amministrativo di commercializzare un alimento senza l’indicazione, in prossimità della denominazione apposta sul fronte dell’imballaggio, dei componenti sostitutivi utilizzati. La Corte interpreta l’articolo 17 e l’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Fatti e procedimento principale

LSI produce un salamino di pollo venduto come alimento preimballato con la denominazione "BiFi The Original Turkey". Il prodotto contiene grasso di palma e olio di colza in sostituzione del grasso animale. L’autorità bavarese ha vietato la commercializzazione del prodotto senza una chiara indicazione, in prossimità della denominazione riportata sulla faccia anteriore dell’imballaggio, degli ingredienti sostitutivi e con determinate caratteristiche tipografiche, ritenendo applicabile l’allegato VI, parte A, punto 4.

LSI ha contestato il provvedimento sostenendo che tale norma imporrebbe l’indicazione supplementare solo in prossimità della "denominazione dell’alimento" e non del marchio o della denominazione di fantasia. Sul retro dell’imballaggio figurava già la dicitura "salamino di pollo con grasso di palma e olio di colza".

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, che mira a un elevato livello di protezione dei consumatori;
  • l’articolo 2, che definisce, tra l’altro, "campo visivo principale", "denominazione legale", "denominazione usuale" e "denominazione descrittiva";
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), che vieta informazioni idonee a indurre in errore circa la sostituzione di ingredienti normalmente presenti o utilizzati;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), sull’obbligatorietà della denominazione dell’alimento e dell’elenco ingredienti;
  • l’articolo 17, paragrafi 1, 4 e 5, sulla denominazione dell’alimento e sul rapporto con marchi, denominazioni di fantasia e indicazioni dell’allegato VI;
  • l’allegato VI, parte A, punto 4, che impone, per gli alimenti con ingredienti sostitutivi, una chiara indicazione del componente sostitutivo in prossimità della "denominazione del prodotto";
  • l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, richiamato per la definizione di "alimento".

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • "denominazione del prodotto" sia sinonimo di "denominazione dell’alimento";
  • in caso negativo, possa includere marchi, denominazioni di fantasia o denominazioni protette;
  • in caso di denominazione composta, quale elemento rilevi ai fini dell’indicazione supplementare sull’ingrediente sostitutivo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 17, paragrafo 1, definisce la denominazione dell’alimento come denominazione legale, usuale o descrittiva, mentre il paragrafo 4 precisa che marchi, denominazioni di fantasia o denominazioni protette non la sostituiscono. L’espressione "denominazione del prodotto" compare solo nell’allegato VI, parte A, punto 4, ma non è definita dal regolamento.

Il confronto tra le diverse versioni linguistiche non consente di attribuire a tale espressione un significato autonomo più ampio: alla luce della definizione di "alimento" contenuta nel regolamento n. 178/2002, la nozione di "denominazione del prodotto" può coincidere soltanto con la denominazione dell’alimento. L’interpretazione sistematica conferma questa lettura, perché l’allegato VI è rubricato come disciplina delle denominazioni degli alimenti e delle indicazioni che le accompagnano, mentre l’articolo 17, paragrafo 5, rinvia all’allegato VI proprio per fissare disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento.

Quanto alla finalità, la Corte rileva che il regolamento n. 1169/2011 mira sia a garantire un elevato livello di informazione dei consumatori, sia a impedire che essi siano indotti in errore. L’allegato VI, parte A, punto 4, integra quindi l’articolo 7 con un requisito speciale di etichettatura volto a prevenire indicazioni inesatte. Tuttavia, estendere tale obbligo al marchio di fabbrica o alla denominazione di fantasia andrebbe oltre quanto necessario: è sufficiente che la denominazione dell’alimento e l’elenco ingredienti siano riportati in modo chiaro, preciso e comprensibile, anche sul retro dell’imballaggio.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’espressione "denominazione del prodotto" contenuta nell’allegato VI, parte A, punto 4, non ha un significato autonomo diverso da quello di "denominazione dell’alimento" di cui all’articolo 17, paragrafo 1. Ne consegue che l’obbligo di indicare il componente o ingrediente sostitutivo in prossimità della denominazione non si applica alla denominazione protetta come proprietà intellettuale, al marchio di fabbrica o alla denominazione di fantasia di cui all’articolo 17, paragrafo 4.

Poiché la prima questione è risolta in senso assorbente, la Corte non esamina le questioni dalla seconda alla quarta. Le spese sono rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaretutela dei consumatoriinformazioni sugli alimentimarchi e denominazioni commercialidiritto alimentare ue

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