Cassazione Penale, Sentenza n. 8083/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 232 giorni (22 in carcere e 210 agli arresti domiciliari). La detenzione era stata disposta in relazione a indagini per tentata estorsione poi riqualificata in minaccia e dichiarata prescritta, e per tentato omicidio per il quale il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile del 29/04/2021. La Corte d'Appello aveva respinto l'istanza di indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., valorizzando comportamenti aggressivi e minacciosi emersi dalle deposizioni witness quali sbattere con forza confezioni sul bancone, minacce verbali, danneggiamento di una vetrina e un episodio di lesione, considerati idonei a giustificare l'intervento dell'autorità e il mantenimento della misura cautelare. Il ricorso in Cassazione contestava l'uso di elementi non accertati in giudizio di merito per escludere il diritto all'indennizzo e richiamava il principio che la pronuncia assolutoria esclude fondamento per l'esclusione della riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare ex novo, secondo parametri autonomi ed ex ante, la condotta del richiedente sia extra che processuale e che non è necessario che dagli stessi emergano profili di responsabilità penale, ma solo che tale condotta abbia creato una situazione che rendesse prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria. Ha ritenuto correttamente valorizzate le dichiarazioni probatorie sulla condotta aggressiva del ricorrente come integrate di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente per mancata difesa realmente contrastiva.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
La Corte interpreta la nozione di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione come condotta, anche non delittuosa, caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che, valutata ex ante, abbia creato la prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi la causa della detenzione.
art. 612 c.p.
Richiamato nella motivazione come titolo materiale indicativo di comportamenti minacciosi; la Corte lo utilizza per contestualizzare i fatti ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della colpa grave, senza che la pronuncia sul reato debba coincidere con quella di riparazione.
art. 582 c.p.
Richiamato relativamente al reato di lesioni: le risultanze che attestano condotte violente o lesive possono essere valutate dal giudice della riparazione ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, anche se i reati risultino successivamente prescritti o non sfocino in condanna.
Giurisprudenza S.U. 26/06/2002 n.34559 (Rv.222263)
Principio guida secondo cui la nozione di colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p. richiede una valutazione della condotta che consideri se essa abbia, per evidente e macroscopica negligenza o imprudenza, creato una situazione prevedibile di intervento giudiziario; principio che autorizza il giudice della riparazione a compiere una valutazione autonoma e di carattere ex ante.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato abbia ingenerato una falsa apparenza di illiceità tale da giustificare l'intervento cautelare.
- La nozione di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. non richiede l'accertamento di un reato, ma una condotta evidentemente e macroscopicamente negligente, imprudente o rincorrente comportamenti che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità.
- I fatti emersi nel processo di merito, anche se non sfociano in condanna o risultano prescritti, possono essere rivalutati dal giudice della riparazione se costituiscono elementi concreti e precisi che giustificano il mantenimento della misura cautelare.
- Per ottenere l'indennizzo è utile dimostrare non solo l'assenza di responsabilità penale ma anche l'assenza di comportamenti personali che, secondo un giudizio ex ante, potevano legittimare l'intervento giudiziario; la mera contestazione della motivazione dell'assoluzione è insufficiente.
- Dal punto di vista difensivo, è strategico contestare la riferibilità e l'attendibilità delle risultanze fattuali e dimostrare l'impossibilità che il comportamento del richiedente abbia generato una situazione di allarme tale da rendere prevedibile la misura cautelare.
- Il giudice di riparazione deve motivare su fatti concreti e precisi; per il richiedente è quindi fondamentale produrre elementi che smentiscano o attenuino la percezione di pericolo o aggressività attribuita ai suoi comportamenti.
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