Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4196/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) del permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 28/3/2024 (prot. n. 9136 del 28/3/2024), rilasciato dal Dirigente del III Settore del Comune di Frattamaggiore ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 alla sig.ra Lettiero Maria Flora per “variazioni realizzate rispetto al p.d.c. n. 36 del 22/3/2023, in ottemperanza alla ordinanza prot. n. 1125 del 12/1/2024 per l’eliminazione di difformità edilizie” rilevate al fabbricato alla Via Amendola n. 42, su suolo riportato in Catasto al foglio 4, part. 141; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui il parere favorevole espresso dall’U.T.C. in data 25/3/2024.

Giustizia amministrativa202402816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire in sanatoria relativo a variazioni edilizie e difformità realizzate presso il fabbricato dei controinteressati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 28 marzo 2024, rilasciato dal Comune ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti presupposti, incluso il parere favorevole dell’UTC. Ha dedotto che il titolo non ricomprenderebbe tutte le opere abusive effettivamente realizzate presso il fabbricato dei controinteressati e che, comunque, non sussisterebbe il requisito della conformità urbanistica necessario per la sanatoria. Nel corso del giudizio sono emerse contestazioni sui presupposti di fatto della verificazione già espletata, in particolare quanto all’esistenza di vani non censiti sul lastrico solare e nel sottoscala, alla rappresentazione grafica dello stato dei luoghi e alla completezza delle indagini tecniche svolte.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevato che permangono divergenze sui fatti rilevanti e criticità rispetto alle conclusioni del verificatore, ha disposto la nomina di un collegio di tre consulenti tecnici d’ufficio. Il collegio dovrà descrivere compiutamente lo stato dei luoghi e verificare: se l’istanza di sanatoria comprendesse tutti gli abusi, inclusi quelli contestati con l’ordinanza comunale del 12 gennaio 2024; se le opere che i controinteressati si erano impegnati a rimuovere siano state effettivamente eliminate e, ove possibile, in quale data; se i grafici allegati all’istanza rappresentino fedelmente lo stato dei luoghi; se gli abusi siano sanabili perché conformi alla disciplina vigente sia al momento della presentazione dell’istanza sia al momento del rilascio del titolo, anche alla luce delle deduzioni del ricorrente. Sono stati stabiliti termini per l’avviso alle parti, il deposito della bozza, le osservazioni e la relazione conclusiva. Il ricorrente dovrà anticipare ai consulenti euro 2.000,00 prima dell’inizio delle operazioni peritali. La discussione del ricorso è stata fissata all’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa del permesso di costruire in sanatoria impugnato; il TAR non ha ancora deciso se ricorrano in concreto i presupposti della sanatoria.

Massime di principio

  • Quando il merito di un ricorso edilizio dipende da contestazioni concrete e divergenti sullo stato dei luoghi, sull’estensione degli abusi e sulla fedeltà degli elaborati progettuali, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio collegiale per acquisire un accertamento tecnico completo prima di decidere la controversia.
  • Nel giudizio relativo a un permesso di costruire in sanatoria, l’accertamento istruttorio può riguardare sia la corrispondenza tra le opere effettivamente esistenti e quelle rappresentate nell’istanza, sia la ricomprensione di tutti gli abusi contestati dall’amministrazione, sia la conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile nei momenti rilevanti.
  • La nomina di consulenti tecnici d’ufficio può essere accompagnata dall’imposizione alla parte ricorrente dell’anticipazione provvisoria delle spese necessarie per l’espletamento dell’incombente istruttorio, senza che ciò anticipi la decisione sulle spese definitive del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.