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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202301197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l'ordine di demolizione di un fabbricato abusivo e la sanzione pecuniaria per inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto cinque motivi, sostanzialmente riproponendo le censure formulate in primo grado ma criticando specificamente la motivazione della sentenza impugnata. In primo luogo, ha contestato la propria legittimazione passiva quale terzo acquirente di buona fede, sostenendo di essere estraneo alla realizzazione dell'abuso. In secondo luogo, ha invocato il decorso del tempo e la necessità di una motivazione rafforzata dell'ordine demolitorio, assumendo che l'inerzia dell'amministrazione avesse consolidato un affidamento sulla permanenza dell'opera. In terzo luogo, ha censurato l'interpretazione e l'applicazione delle leggi regionali siciliane n. 78/1976 e n. 15/1991, sostenendo che il vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia non fosse direttamente opponibile ai privati. In quarto luogo, ha sostenuto la sanabilità dell'immobile, affermando che il fabbricato si trovasse oltre la fascia di rispetto dalla battigia e richiamando una generica aerofotografia del 1988. In quinto luogo, ha dedotto l'irretroattività della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo che dovesse rilevare il momento di realizzazione dell'abuso e non quello dell'accertamento dell'inottemperanza. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l'appello ammissibile, ritenendo rispettato l'art. 101, comma 1, c.p.a.: anche la riproposizione dei motivi di primo grado è ammissibile quando l'atto contiene una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. L'ordine di demolizione ha natura reale e contenuto ripristinatorio e può essere rivolto anche al proprietario attuale estraneo alla realizzazione dell'abuso; la buona fede non è comunque configurabile in termini assoluti quando l'acquirente conosca l'irregolarità urbanistica, come risultava dal riferimento, nell'atto di compravendita, alla pendenza della domanda di condono. Il mero decorso del tempo o la semplice inerzia dell'amministrazione non fanno sorgere un affidamento legittimo né impediscono l'esercizio del potere repressivo, in assenza di specifici comportamenti amministrativi idonei a ingenerarlo; prevale l'interesse al ripristino della legalità urbanistica e ambientale. Il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia previsto dalla legislazione regionale siciliana è immediatamente applicabile erga omnes e direttamente opponibile ai privati, sicché la questione sulla natura innovativa o interpretativa della legge regionale n. 15/1991 non è decisiva. La censura sulla collocazione dell'immobile oltre la fascia di rispetto è stata ritenuta generica e non provata: il generico richiamo a un'aerofotografia non superava gli accertamenti tecnici comunali. La sanzione pecuniaria per inottemperanza prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è stata ritenuta applicabile perché la condotta inottemperante perdura fino al ripristino della legalità o fino alla sopravvenuta impossibilità giuridica o fattuale di eseguire l'ordine; rileva pertanto il momento dell'accertamento dell'inottemperanza. Poiché l'accertamento è avvenuto nel 2019, quando la disposizione era già in vigore dal 12 settembre 2014, non sussiste violazione del principio di irretroattività. La sentenza del TAR è stata confermata integralmente. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L'appello è ammissibile quando contiene una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è necessario che i motivi siano diversi da quelli dedotti in primo grado.

  • leggi regionali siciliane n. 78/1976 e n. 15/1991

    Il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia è immediatamente applicabile erga omnes e produce effetti diretti anche nei confronti dei privati.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione ha natura reale e contenuto ripristinatorio, sicché può essere rivolto anche al proprietario attuale dell'immobile, indipendentemente dalla sua partecipazione alla realizzazione dell'abuso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per inottemperanza colpisce una condotta che perdura sino al ripristino della legalità o sino all'impossibilità giuridica o fattuale di eseguire l'ordine; ai fini dell'applicazione della norma rileva il momento dell'accertamento dell'inottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • L'appello amministrativo è ammissibile anche quando ripropone motivi già dedotti in primo grado, purché l'appellante sviluppi una critica specifica e diretta alle rationes decidendi della sentenza impugnata, contestandone l'interpretazione o l'applicazione delle norme.
  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura reale e contenuto ripristinatorio: esso può essere eseguito nei confronti del proprietario attuale o di chiunque vanti sul bene un diritto reale o personale di godimento, anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso.
  • La mera inerzia dell'amministrazione e il semplice decorso del tempo non fanno sorgere un affidamento legittimo sulla conservazione di un'opera abusiva e non impediscono l'esercizio del potere repressivo edilizio; è necessaria la prova di specifici comportamenti amministrativi idonei a ingenerare un affidamento qualificato.
  • Il vincolo regionale siciliano di inedificabilità assoluta entro la fascia di 150 metri dalla battigia è immediatamente applicabile erga omnes e direttamente opponibile anche ai privati, indipendentemente dalla qualificazione della normativa sopravvenuta come innovativa o interpretativa.
  • La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, è applicabile quando l'inottemperanza è accertata durante la vigenza della disposizione, poiché la condotta sanzionata perdura fino al ripristino della legalità o fino all'impossibilità di eseguire l'ordine.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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